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31 Dicembre 2025Premessa Normativa
Il nuovo art. 612-quater del codice penale disciplina una fattispecie autonoma di reato a tutela della persona dalla diffusione illecita di contenuti digitali falsificati o alterati tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA), comunemente identificata come reato di “deepfake”. La norma è stata introdotta per rispondere all’incremento esponenziale di tecnologie che consentono di generare o manipolare immagini, video o suoni con intelligenza artificiale idonei a trarre in inganno sulla loro autenticità, nonché per colmare un vuoto di tutela del Sistema penale rispetto alle tecnologie digitali emergenti: un fenomeno che le discipline preesistenti, quali la diffamazione (art. 595 c.p.) ovvero la disciplina del revenge porn (art. 612-ter c.p.), non erano più in grado di coprire in modo pieno e coerente.
Testo e struttura della norma
L’art. 612-quater c.p. recita: (Gazzetta Ufficiale)
“Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.”
Dal testo emerge la struttura tipica di una fattispecie penale autonoma e complessa, incentrata su elementi soggettivi, oggettivi e di danno.
Elemento oggettivo
La norma punisce condotte di diffusione di contenuti digitali creati o alterati tramite IA. L’oggetto materiale del reato sono immagini, video o voci che soddisfino i seguenti requisiti:
la provenienza o la manipolazione tramite sistemi di intelligenza artificiale;
la alterazione o falsificazione idonea a indurre in inganno circa l’autenticità del contenuto;
l’assenza del consenso della persona rappresentata.
La diffusione può assumere molteplici forme: la semplice pubblicazione su piattaforme social, l’invio tramite messaggistica elettronica, la condivisione in chat private o di gruppo, ovvero la cessione a terzi. Non è richiesta un’ampia diffusione quantitativa: la norma è integrata anche da una sola cessione a un soggetto terzo, qualora tale condotta sia idonea a cagionare un danno ingiusto alla vittima.
Elemento soggettivo
La norma richiede il dolo generico: l’agente deve agire consapevolmente e volontariamente nella diffusione del contenuto manipolato con IA. La consapevolezza circa l’alterazione del contenuto e circa l’idoneità ingannevole costituisce il nucleo dell’elemento soggettivo della norma, con esclusione di una configurazione colposa.
Danno ingiusto e tutela del bene giuridico
La norma si fonda sul requisito del danno ingiusto, che si realizza ogniqualvolta la diffusione del contenuto falsificato determini o sia idonea a determinare una lesione alla sfera giuridicamente tutelata della persona: reputazione, onore, riservatezza, dignità personale e relazionale. Tale requisito è oggettivo e non presuppone necessariamente l’effettiva lesione materiale, essendo sufficiente l’idoneità del contenuto a ledere gli interessi della persona offesa.
Pena
La sanzione prevista è la reclusione da uno a cinque anni. La forbice sanzionatoria riflette la gravità della condotta in rapporto alla potenziale diffusione di contenuti ingannevoli che possono arrecare danno alla vittima.
Procedibilità
La procedibilità dell’art. 612-quater c.p. è strutturata in modo differenziato.
In linea generale il reato è procedibile a querela della persona offesa, analogamente a quanto avviene per la maggior parte dei reati contro la libertà e l’onore della persona (ad es., art. 612-ter c.p. sulla diffusione illecita di immagini sessualmente espliciti). Tuttavia, il legislatore ha previsto eccezioni rilevanti: ove il fatto sia connesso con altro reato procedibile d’ufficio, l’azione penale può essere esercitata d’ufficio. Inoltre, la procedibilità d’ufficio si applica qualora la condotta sia diretta contro persone incapaci, per età o per infermità, ovvero contro una pubblica autorità in ragione delle funzioni esercitate. Questa disciplina trova riscontro rispetto all’interesse pubblico alla tutela di categorie vulnerabili e di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.
Il termine entro cui deve essere proposta la querela è, per prassi applicativa in analogia con altri reati assimilati (come art. 612-bis e 612-ter c.p.), quello di sei mesi dal giorno in cui il fatto è venuto a conoscenza della persona offesa, salvo che l’interpretazione giurisprudenziale specifichi diversamente rispetto a modalità di conoscenza effettiva del fatto.
Requisiti di applicabilità
Per l’applicazione concreta dell’art. 612-quater c.p. è necessario:
accertare che il contenuto incriminato sia stato generato o alterato tramite sistemi di IA e che ciò sia documentabile mediante idonee consulenze tecniche in sede penale;
verificare l’assenza di consenso della persona ritratta alla diffusione dei contenuti;
dimostrare l’idoneità ingannevole del contenuto rispetto alla nozione di genuinità e la sua incidenza sul piano del danno ingiusto alla vittima;
nel caso di procedibilità a querela, accertare il tempestivo esercizio dell’azione penale da parte della persona offesa o, all’opposto, le condizioni di procedibilità d’ufficio previste dalla norma.
Rapporto con altre fattispecie
La nuova fattispecie non esclude la possibile concorrenza con altre norme che tutelano beni giuridici affini. In ipotesi di diffusione di contenuti falsi con finalità diffamatoria, possono trovare applicazione anche gli artt. 595 c.p. (diffamazione), 494 c.p. (falso ideologico) oppure reati informatici quali l’accesso abusivo a sistema (art. 615-ter c.p.), ove integrati da specifici elementi materiali. La coesistenza con l’art. 612-ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) è possibile qualora i contenuti manipolati presentino anche caratteristiche sessuali esplicite.
Conclusione
L’art. 612-quater c.p. rappresenta un significativo intervento legislativo volto a colmare un vuoto di tutela del diritto penale nell’era digitale, offrendo uno strumento specifico per reprimere la diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante intelligenza artificiale. La disciplina della procedibilità e i requisiti di applicabilità richiedono un’attenta attività istruttoria e tecnico-peritale, nonché un’azione processuale tempestiva delle persone offese. La coesistenza con altri reati penalistici suggerisce un approccio sistematico volto a una coerente tutela multilivello dei beni giuridici coinvolti.




