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7 Agosto 2025Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha introdotto un importante principio destinato ad avere notevoli ricadute sulla prassi giuridica relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi: è infatti stata riconosciuta la validità di un accordo concluso tra i coniugi durante il matrimonio, finalizzato a regolare i reciproci assetti patrimoniali in vista di una futura crisi coniugale.
La questione affrontata dalla Corte
Nel caso oggetto del giudizio, i coniugi avevano sottoscritto un patto durante il matrimonio, nel quale il marito si impegnava – in caso di separazione – a versare alla moglie una determinata somma di denaro, in riconoscimento dell’apporto economico da lei fornito durante la vita coniugale (in particolare per l’acquisto e il mantenimento della casa familiare). L’accordo era altresì accompagnato dalla rinuncia da parte della moglie a eventuali pretese su beni mobili di proprietà del marito.
All’atto della separazione, il marito si rifiutava di adempiere a quanto pattuito, sostenendo la nullità del patto in quanto contrario a norme imperative e al principio dell’indisponibilità dei diritti patrimoniali tra coniugi in vista della crisi del matrimonio.
La pronuncia della Cassazione: un cambio di rotta
La Suprema Corte, discostandosi da precedenti impostazioni più rigide, ha ritenuto il patto valido e vincolante.
Il collegio ha qualificato l’accordo come contratto atipico ex art. 1322, comma 2, cod. civ., fondato sull’autonomia negoziale delle parti, con una condizione sospensiva lecita: l’evento futuro e incerto (la separazione) non è la causa del contratto, ma la condizione che ne determina l’efficacia. In tal senso, la causa del contratto non è contraria all’ordine pubblico, poiché non incentiva la crisi familiare, ma si limita a disciplinarne ex ante gli effetti patrimoniali, con intento perequativo.
Secondo la Corte:
> «Non può ritenersi intrinsecamente illecito l’accordo che, pur condizionato alla futura separazione o divorzio, miri a riconoscere, in forma determinata e proporzionata, l’apporto fornito da uno dei coniugi al patrimonio comune o personale dell’altro, in un’ottica di riequilibrio e riconoscimento della solidarietà economica pregressa».
La Corte ha inoltre precisato che:
l’accordo non può sostituire l’assegno di mantenimento previsto per legge, che rimane soggetto al vaglio del giudice;
non possono essere oggetto di tali patti diritti indisponibili, come quelli relativi ai figli o agli obblighi fondamentali di assistenza;
la validità del patto è subordinata alla proporzionalità delle prestazioni e all’assenza di elementi di coazione, abuso o squilibrio sostanziale.
Le prospettive applicative: verso una maggiore autonomia privata nella crisi coniugale
Questa ordinanza apre prospettive nuove e concrete per l’impiego dei cosiddetti “patti predivorzili” anche nel sistema italiano, da sempre refrattario alla loro ammissibilità, a differenza di quanto avviene in ordinamenti di common law come quello statunitense o britannico.
Pur non trattandosi ancora di un riconoscimento generale e indiscriminato dei patti prematrimoniali o predivorzili, si configura un’apertura ragionata e limitata, fondata sulla meritevolezza degli interessi perseguiti e sulla tutela di situazioni economicamente asimmetriche.
In particolare, la pronuncia:
riconosce valore a patti conclusi tra coniugi durante il matrimonio, purché non lesivi di diritti indisponibili;
legittima l’utilizzo di accordi preventivi come strumento di tutela dell’apporto economico del coniuge più debole;
valorizza il principio di autonomia negoziale e di solidarietà tra coniugi, anche nella prospettiva di una crisi futura.
Le ricadute pratiche per la contrattualistica familiare
Questa sentenza può costituire il presupposto per una nuova prassi redazionale negli studi legali, orientata a:
inserire clausole di tutela patrimoniale nei contratti stipulati durante il matrimonio (es. accordi su immobili, rimborsi, quote di risparmio familiare);
costruire accordi formalizzati anche in sede notarile, idonei a produrre effetti in caso di separazione, evitando conflittualità;
redigere intese preventive tra coniugi, da sottoporre al vaglio giudiziale in caso di separazione consensuale, nel rispetto dell’art. 158 c.c.
Naturalmente, si tratterà di accordi a contenuto economico, che non possono incidere sui profili affettivi, genitoriali o indisponibili, ma che possono garantire una migliore gestione del patrimonio familiare.
Conclusione
L’ordinanza n. 20415/2025 rappresenta una svolta prudente ma significativa: per la prima volta, la Suprema Corte riconosce spazio alla validità di patti tra coniugi finalizzati a regolare i rapporti economici in vista della separazione o del divorzio. Se ne ricava un’apertura a favore dell’autonomia negoziale, purché esercitata in modo equo e trasparente, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.
Si tratta di una frontiera giuridica in evoluzione, che gli operatori del diritto dovranno esplorare con attenzione, cogliendone le opportunità ma anche i limiti







