Consulenza D.Lgs. 231/2001 e responsabilità degli enti
Modelli di organizzazione e gestione, Organismo di Vigilanza, mappatura dei rischi, whistleblowing e difesa dell'ente nel procedimento. Studio Legale Giammatteo — Venafro (IS).
Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, superando il tradizionale principio secondo cui la persona giuridica non poteva essere chiamata a rispondere di un illecito penale. In forza di tale disciplina, la società, l'associazione o l'ente possono essere sanzionati quando determinati reati siano commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono posizioni apicali ovvero da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Lo Studio Legale Giammatteo assiste imprese ed enti nella costruzione e nell'aggiornamento del sistema di prevenzione richiesto dalla normativa, nonché nella difesa in sede di procedimento.
Il presupposto della responsabilità è delineato dall'articolo 5 del decreto, che àncora l'imputazione all'ente al criterio dell'interesse o del vantaggio. I reati che possono generare la responsabilità – i cosiddetti reati presupposto – sono elencati negli articoli 24 e seguenti del decreto e comprendono, tra l'altro, i delitti contro la pubblica amministrazione, i reati societari, i delitti in materia di sicurezza sul lavoro, i reati tributari, quelli ambientali e i delitti informatici. Le sanzioni applicabili all'ente sono di particolare gravità e spaziano dalle sanzioni pecuniarie per quote alle misure interdittive previste dagli articoli 9 e seguenti, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Responsabilità dell'ente
Art. 5 — Interesse o vantaggioReati presupposto
Artt. 24 e ss.Sanzioni e misure interdittive
Artt. 9 e ss.Modello organizzativo e O.d.V.
Artt. 6 e 7 — EsimenteWhistleblowing
D.Lgs. 24/2023Il Modello Organizzativo come esimente
Il fulcro dell'intero sistema risiede nella possibilità, per l'ente, di andare esente da responsabilità dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi. Gli articoli 6 e 7 del decreto disciplinano tale esimente, subordinandola non solo all'adozione formale del modello ma anche alla sua concreta ed efficace attuazione, nonché all'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento. Un modello meramente cartolare, non calibrato sull'effettiva realtà aziendale e sui rischi concretamente ipotizzabili, non è idoneo a esplicare alcun effetto liberatorio.
Il modello cartolare non protegge. L'effetto liberatorio presuppone l'adozione prima della commissione del reato, l'efficace attuazione e un Organismo di Vigilanza realmente autonomo e operativo.
Mappatura delle aree e dei processi sensibili
Individuazione degli ambiti operativi nei quali è astrattamente possibile la commissione dei reati presupposto.
Valutazione del rischio
Analisi secondo criteri di probabilità e impatto, calibrata sull'effettiva realtà aziendale.
Predisposizione del modello
Redazione del modello di organizzazione e gestione, del codice etico e dei protocolli di comportamento.
Canali di segnalazione
Integrazione del sistema con la disciplina del whistleblowing di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24: canali riservati e tutela del segnalante.
Organismo di Vigilanza
Supporto all'insediamento e all'operatività dell'O.d.V., con poteri autonomi di iniziativa e controllo.
Difesa dell'ente
Assistenza tecnica nell'eventuale procedimento a carico della persona giuridica.
L'attività dello Studio muove dalla mappatura delle aree e dei processi sensibili, ossia degli ambiti operativi nei quali è astrattamente possibile la commissione dei reati presupposto, prosegue con la valutazione del rischio secondo criteri di probabilità e impatto e culmina nella predisposizione del modello, del codice etico e dei protocolli di comportamento. Particolare cura è dedicata all'integrazione del sistema con la disciplina in materia di segnalazioni di illeciti introdotta dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha esteso e rafforzato gli obblighi in tema di whistleblowing, imponendo agli enti l'istituzione di canali di segnalazione riservati e la tutela del segnalante. Lo Studio supporta inoltre l'ente nell'insediamento e nell'operatività dell'Organismo di Vigilanza e assicura la difesa tecnica nell'eventuale procedimento a carico della persona giuridica. Le imprese interessate a dotarsi di un presidio conforme, o ad aggiornare un modello già esistente, possono contattare lo Studio per una valutazione dell'assetto attuale.