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E-evidence dal 18 agosto 2026: indagini crypto più rapide

12 agosto 2026 · di Gianluca Giammatteo

Dal 18 agosto 2026 si applica il regolamento (UE) 2023/1543 sulle prove elettroniche: ordini europei di produzione e conservazione più rapidi per le indagini, anche nelle truffe in criptovalute. Che cosa cambia per la vittima e perché una querela tempestiva è decisiva.


Chi ha subito una truffa in criptovalute conosce bene la sensazione di impotenza dei primi giorni: il denaro è stato trasferito verso portafogli e piattaforme spesso all'estero, le tracce sembrano dissolversi e il tempo sembra giocare interamente a favore dei responsabili. Proprio sul fattore tempo interviene una novità di rilievo per la cooperazione giudiziaria penale in Europa. Dal 18 agosto 2026 diventa applicabile il regolamento (UE) 2023/1543 sulle prove elettroniche, che introduce strumenti pensati per acquistare e mettere al sicuro i dati digitali in modo più rapido e diretto, superando in molti casi le lentezze delle procedure tradizionali. Questo contributo spiega, in termini comprensibili anche a chi non ha competenze giuridiche, che cosa cambia, che cosa resta invariato e perché, per la persona offesa da una frode in valute virtuali, una querela ben costruita può fare una differenza concreta.

1Perché questo cambiamento riguarda chi ha subito una truffa in criptovalute

Nelle frodi in criptovalute la prova è quasi sempre digitale e non si trova nelle mani della vittima, ma di soggetti terzi: le piattaforme di scambio, i fornitori di portafogli, i gestori di siti e di servizi di comunicazione attraverso i quali i truffatori operano. Questi soggetti conservano informazioni preziose — dati identificativi degli utenti, registri di accesso, indirizzi IP, movimenti e comunicazioni — che possono consentire di ricostruire il percorso dei fondi e di risalire alle persone coinvolte. Il problema è che tali dati sono spesso detenuti da operatori con sede in un altro Stato, e vengono cancellati o sovrascritti con il passare del tempo secondo le politiche di conservazione di ciascun fornitore.

Finora, per ottenere quelle informazioni dall'estero, l'autorità giudiziaria italiana doveva ricorrere a canali di cooperazione che potevano richiedere settimane o mesi. In un contesto in cui le somme, una volta arrivate su una piattaforma, possono essere spostate o convertite in poche ore, un ritardo di questo tipo può compromettere in modo irreversibile la possibilità di seguire il denaro e di chiederne il blocco. Il regolamento sulle prove elettroniche nasce anche per rispondere a questa esigenza: rendere l'acquisizione della prova digitale transfrontaliera più veloce, standardizzata e prevedibile.

2Che cos'è il regolamento (UE) 2023/1543 e da quando si applica

Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, disciplina gli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali. Insieme alla direttiva (UE) 2023/1544 — che armonizza le regole sulla designazione, da parte dei fornitori di servizi, di stabilimenti e rappresentanti legali nell'Unione — compone il cosiddetto «pacchetto e-evidence».

È essenziale, sul piano giuridico, distinguere due momenti diversi. L'entrata in vigore è il momento in cui l'atto diventa parte dell'ordinamento dell'Unione: per questo regolamento è coincisa con il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 28 luglio 2023. L'applicabilità, invece, è il momento a partire dal quale le sue disposizioni producono effetti operativi e possono essere concretamente utilizzate: il regolamento fissa tale data al 18 agosto 2026. In altre parole, il testo è vigente da tempo, ma gli strumenti che prevede diventano utilizzabili nella prassi soltanto da quella data. Il termine, peraltro, non è casuale: coincide con la scadenza entro cui i fornitori di servizi devono aver designato lo stabilimento o il rappresentante legale nell'Unione a cui gli ordini saranno indirizzati.

Entrata in vigore e applicabilità non sono la stessa cosa

Un atto dell'Unione può essere già in vigore ma non ancora applicabile. Per il regolamento e-evidence, l'entrata in vigore risale al 2023, mentre l'applicabilità — cioè la possibilità di emettere e ricevere concretamente gli ordini — decorre dal 18 agosto 2026. Confondere i due piani porta a conclusioni sbagliate su ciò che è realmente attivabile oggi.

3Ordine europeo di produzione e ordine europeo di conservazione

Il regolamento introduce due strumenti complementari, entrambi emessi da un'autorità giudiziaria e trasmessi direttamente al fornitore di servizi (o al suo stabilimento designato o rappresentante legale) mediante appositi certificati.

L'ordine europeo di produzione — comunemente indicato con l'acronimo del relativo certificato, EPOC — impone al destinatario di trasmettere all'autorità richiedente i dati indicati. Il regolamento distingue le categorie di dati: dati relativi agli abbonati, dati relativi al traffico e dati relativi al contenuto, con garanzie e presupposti crescenti man mano che i dati sono più sensibili. Per i dati relativi al traffico e al contenuto, in particolare, l'ordine di produzione è ammesso soltanto in relazione a reati di una certa gravità — di regola quelli puniti con una pena detentiva di durata massima non inferiore a tre anni, oltre a specifiche fattispecie individuate dal regolamento.

L'ordine europeo di conservazione — il cui certificato è indicato come EPOC-PR — non serve a farsi consegnare i dati, ma a impedirne la cancellazione: obbliga il destinatario a preservare i dati esistenti al momento della ricezione, in attesa di una successiva e distinta richiesta di produzione. È uno strumento «tampone», di natura conservativa, che congela la prova prima che vada perduta. È spesso la prima mossa nelle indagini urgenti, perché neutralizza il rischio maggiore: quello che i dati spariscano prima di poter essere acquisiti.

I termini di esecuzione previsti dal regolamento

Per l'ordine di produzione, il destinatario deve trasmettere i dati entro dieci giorni dalla ricezione del certificato; nei casi di emergenza debitamente giustificati, il termine si riduce a otto ore. L'ordine di conservazione impone di preservare i dati per sessanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora sia necessario mantenerli in attesa della richiesta di produzione. Sono tempi radicalmente più contenuti rispetto a quelli tipici della cooperazione tradizionale.

I destinatari sono i fornitori di servizi che operano nell'Unione: fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio e di numerazione IP e, più in generale, fornitori di altri servizi della società dell'informazione — tra cui piattaforme, servizi di hosting, mercati online e servizi cloud. Il regolamento si applica anche a fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione che offrono servizi a utenti nell'Unione, purché abbiano designato uno stabilimento o un rappresentante legale sul territorio europeo.

4In che cosa cambia rispetto agli strumenti già esistenti

Per comprendere la portata della novità occorre confrontarla con gli strumenti che, fino ad oggi, hanno consentito di acquisire prove digitali dall'estero. Il primo è la rogatoria, forma classica di assistenza giudiziaria basata su una richiesta da autorità a autorità, mediata dai canali diplomatici o dalle autorità centrali: efficace ma tendenzialmente lenta. Il secondo è l'ordine europeo di indagine (OEI), introdotto dalla direttiva 2014/41/UE e attuato in Italia con il decreto legislativo n. 108 del 2017, che ha semplificato la cooperazione tra Stati membri fondandola sul reciproco riconoscimento, pur mantenendo il passaggio attraverso l'autorità dell'altro Stato. Il terzo è la richiesta di conservazione rapida dei dati informatici memorizzati, prevista dall'articolo 29 della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 2001 (ratificata dall'Italia con la legge n. 48 del 2008), che consente di chiedere il congelamento urgente dei dati in vista di una successiva richiesta di acquisizione.

La differenza di fondo introdotta dal regolamento e-evidence è il rapporto diretto tra l'autorità giudiziaria richiedente e il fornitore di servizi: l'ordine non deve più necessariamente transitare, per la sua esecuzione, attraverso l'autorità dello Stato in cui il fornitore si trova, ma può essere indirizzato direttamente al destinatario o al suo rappresentante legale, con termini di esecuzione predeterminati e stringenti. Ciò non abroga gli strumenti preesistenti — che restano disponibili e, in molte situazioni, ancora necessari — ma aggiunge una via più rapida e uniforme per una parte significativa delle richieste.

Confronto sintetico tra gli strumenti di acquisizione della prova digitale all'estero
Profilo Rogatoria Ordine europeo di indagine (OEI) Ordine europeo di produzione/conservazione (e-evidence)
§Base normativa Assistenza giudiziaria tradizionale e accordi internazionali Direttiva 2014/41/UE; in Italia D.Lgs. n. 108/2017 Regolamento (UE) 2023/1543
§Destinatario dell'ordine Autorità dello Stato richiesto Autorità dell'altro Stato membro Direttamente il fornitore di servizi o il suo rappresentante legale nell'Unione
§Tempi Spesso lunghi e variabili Più rapidi, ma con passaggio intermedio Predeterminati: 10 giorni per la produzione, 8 ore in emergenza; conservazione 60 (+30) giorni
§Ambito Generale, anche extra-UE Stati membri partecipanti Fornitori che offrono servizi nell'Unione, anche se stabiliti fuori dall'UE

5L'attuazione in Italia

Il regolamento, in quanto tale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento; tuttavia impone a ciascuno Stato di individuare le autorità competenti e di adeguare la propria disciplina interna. In Italia questo adeguamento è avvenuto con due decreti legislativi del 30 dicembre 2025: il decreto legislativo n. 215 del 2025, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1543 sugli ordini europei di produzione e di conservazione, e il decreto legislativo n. 216 del 2025, di attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 sulla designazione degli stabilimenti e dei rappresentanti legali dei fornitori di servizi. I due provvedimenti risultano pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 15 gennaio 2026.

Precisazione sulle fonti — da riscontrare

Gli estremi dei due decreti (D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215 e n. 216) e la data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (15 gennaio 2026) sono qui riportati sulla base delle informazioni disponibili. L'esatto numero della Gazzetta ufficiale e la data di entrata in vigore — che, in assenza di deroghe, segue l'ordinaria vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione — andrebbero confermati sulla fonte primaria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e banca dati Normattiva) prima di ogni utilizzo in un atto. Segnaliamo espressamente questo margine di verifica, in coerenza con il principio di indicare soltanto dati controllati.

6Perché il tempo è decisivo e come la querela mette il PM in condizione di agire subito

Nelle frodi in criptovalute la finestra utile per intervenire è breve. Una volta che i fondi raggiungono una piattaforma di scambio identificabile, l'unica via realistica per il loro eventuale blocco passa attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria — tipicamente il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321 del codice di procedura penale — e, quando i dati o i fondi si trovano all'estero, attraverso gli strumenti di cooperazione, oggi affiancati dagli ordini europei di conservazione e di produzione. Tutto ciò, però, presuppone che vi sia un procedimento penale in corso e un pubblico ministero che possa attivarsi.

Qui si coglie il valore concreto di una querela ben costruita. La truffa, prevista dall'articolo 640 del codice penale, è procedibile a querela della persona offesa: è l'atto con cui la vittima porta il fatto a conoscenza dell'autorità e chiede che si proceda. Una querela redatta con cura — che ricostruisca con precisione la sequenza dei fatti, indichi le piattaforme e gli indirizzi coinvolti, alleghi le prove documentali disponibili (comunicazioni, ricevute di pagamento, hash delle transazioni, indirizzi dei portafogli di destinazione) e formuli sin da subito le richieste cautelari opportune — consente al pubblico ministero di orientarsi rapidamente e, ove ne ricorrano i presupposti, di attivare senza indugio la conservazione dei dati presso i fornitori, prima che vengano cancellati. Al contrario, una denuncia generica e priva di elementi costringe a una fase di ricostruzione preliminare che erode il tempo utile.

!Il fattore tempo, e nessuna promessa di recupero

Agire presto e con una querela documentata è la condizione che rende possibile — non certa — l'attivazione tempestiva degli strumenti di conservazione e sequestro. È bene essere chiari: nessuno strumento giuridico, e nessuno studio legale, può garantire il recupero delle somme. Chi promette un recupero sicuro, magari «senza denuncia», va considerato con la massima diffidenza. Ciò che si può fare è mettere in campo, correttamente e per tempo, gli strumenti che la legge prevede.

7Una questione aperta: i prestatori di servizi per le cripto-attività rientrano fra i destinatari?

Un tema di grande interesse pratico, che va presentato come effettivamente aperto, riguarda la riconducibilità dei prestatori di servizi per le cripto-attività (gli operatori che gestiscono scambio, custodia e negoziazione di valute virtuali) fra i destinatari degli ordini europei ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, cioè fra i «fornitori di servizi» come lì definiti. La risposta non è scontata: dipende dalla qualificazione dell'attività in concreto svolta e dal suo inquadramento tra le categorie di servizi contemplate dal regolamento, in particolare quella dei «servizi della società dell'informazione».

Un interrogativo da non liquidare frettolosamente

Se e in quale misura una piattaforma di cripto-attività possa essere destinataria diretta di un ordine europeo di produzione o di conservazione è questione che richiede una valutazione caso per caso e che potrà essere precisata dalla prassi applicativa e dagli orientamenti interpretativi. In questa sede ci limitiamo a segnalarne la rilevanza, senza offrirne una soluzione definitiva: sarebbe scorretto presentarla come risolta.

8Che cosa non cambia

È importante evitare un equivoco diffuso. Il regolamento sulle prove elettroniche non attribuisce al privato cittadino il potere di rivolgersi direttamente al fornitore di servizi per ottenere o congelare i dati. Gli ordini europei di produzione e di conservazione sono strumenti riservati all'autorità giudiziaria: l'iniziativa resta in capo al pubblico ministero o al giudice, secondo le rispettive competenze. La vittima non «emette» alcun ordine e non può pretendere dalla piattaforma la consegna dei dati di terzi.

Il ruolo della persona offesa, e del suo difensore, non è quindi quello di sostituirsi all'autorità, bensì di attivarla correttamente e tempestivamente: presentare una querela solida, sollecitare le iniziative cautelari, offrire elementi utili all'indagine, costituirsi eventualmente parte civile. È in questo spazio che l'assistenza legale può incidere davvero, mettendo l'autorità giudiziaria nelle condizioni migliori per utilizzare, quando ne ricorrono i presupposti, anche i nuovi strumenti europei.

In sintesi, per la vittima

Il nuovo quadro può rendere più rapida l'acquisizione delle prove digitali dall'estero, ma il presupposto resta lo stesso: un procedimento penale attivato in modo tempestivo e ben documentato. Muoversi presto, conservare ogni elemento e affidarsi a un'assistenza qualificata è ciò che meglio tutela le possibilità di far seguire il denaro e di chiederne il blocco.

9Domande frequenti

Da quando il regolamento e-evidence è concretamente utilizzabile?
Il regolamento (UE) 2023/1543 è entrato in vigore nel 2023, ma le sue disposizioni si applicano — cioè gli ordini possono essere concretamente emessi e ricevuti — a decorrere dal 18 agosto 2026.
Posso, come vittima, chiedere io stesso alla piattaforma di conservare i dati?
No. Gli ordini europei di produzione e di conservazione sono riservati all'autorità giudiziaria. Il privato non può emetterli né pretendere dalla piattaforma la consegna dei dati; può però attivare l'autorità con una querela documentata e sollecitare le iniziative del caso.
Che differenza c'è tra ordine di produzione e ordine di conservazione?
L'ordine di produzione (EPOC) serve a farsi consegnare i dati; l'ordine di conservazione (EPOC-PR) serve a impedirne la cancellazione in attesa di una successiva richiesta di produzione. Il primo ha un termine di esecuzione di dieci giorni (otto ore in emergenza); il secondo impone di preservare i dati per sessanta giorni, prorogabili di trenta.
Questi strumenti sostituiscono la rogatoria e l'ordine europeo di indagine?
No. Gli strumenti preesistenti restano disponibili. Il regolamento aggiunge una via più rapida e diretta verso i fornitori di servizi, ma non abroga la rogatoria né l'ordine europeo di indagine, che in molte situazioni continuano a essere necessari.
Le piattaforme di criptovalute sono destinatarie dirette di questi ordini?
È una questione aperta. La riconducibilità dei prestatori di servizi per le cripto-attività fra i destinatari, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, dipende dalla qualificazione dell'attività svolta e andrà precisata dalla prassi applicativa. Va valutata caso per caso.
Con questi strumenti si recuperano i soldi persi?
Non esiste alcuna garanzia di recupero. Gli ordini europei possono agevolare e velocizzare l'acquisizione e la conservazione delle prove digitali, ma il buon esito dipende da molti fattori. Diffidare di chi promette un recupero certo.

10Il supporto dello Studio

Lo Studio Legale Giammatteo assiste le persone offese da truffe in criptovalute nella predisposizione della querela e delle istanze cautelari, nei rapporti con le procure procedenti e nella costituzione di parte civile, con un approccio rigoroso e senza promesse di risultato. La tempestività è spesso decisiva: intervenire presto e con una documentazione ordinata è il modo migliore per mettere l'autorità giudiziaria nelle condizioni di attivare, quando possibile, anche gli strumenti europei di conservazione e produzione.

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