Separarsi o divorziare non significa necessariamente affrontare un'aula di tribunale. Quando tra i coniugi esiste un accordo, o è possibile costruirlo, l'ordinamento mette a disposizione uno strumento più rapido e riservato: la negoziazione assistita. Si tratta di una procedura interamente stragiudiziale, condotta dagli avvocati delle parti, che consente di definire la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni già stabilite senza un giudizio contenzioso. In questo contributo spieghiamo, in termini comprensibili anche a chi non ha competenze giuridiche, come funziona la negoziazione assistita in materia familiare, quali sono le sue fasi, che ruolo ha il Pubblico Ministero quando vi sono figli minori e quali vantaggi offre rispetto alla via giudiziale.
1Che cos'è la negoziazione assistita familiare
La negoziazione assistita è un procedimento con cui le parti, ciascuna con l'assistenza del proprio avvocato, raggiungono un accordo per risolvere in via amichevole una controversia, impegnandosi a cooperare in buona fede e con lealtà. In ambito familiare, questo strumento consente di ottenere gli stessi effetti di una separazione o di un divorzio pronunciati dal tribunale, ma attraverso una convenzione scritta sottoscritta dai coniugi e certificata dai legali.
La disciplina è contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Su questa cornice è successivamente intervenuta la riforma del processo civile e di famiglia (cosiddetta riforma Cartabia), attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che ha riordinato i procedimenti in materia di persone, minori e famiglie.
La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha inciso sul processo di famiglia e sulla negoziazione assistita familiare. Poiché la materia è in evoluzione, gli aspetti di dettaglio più recenti vanno verificati caso per caso con il proprio avvocato prima di avviare la procedura.
2Quando si può usare e chi assiste le parti
La negoziazione assistita in materia familiare può essere impiegata per raggiungere una soluzione consensuale in tre situazioni: la separazione personale dei coniugi, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio (il divorzio) nei casi previsti dalla legge, e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite in precedenza.
Presupposto imprescindibile è l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte. Non è quindi possibile che un solo legale assista entrambi i coniugi: ognuno deve poter contare su un professionista che ne tuteli gli interessi. Gli avvocati, oltre a redigere l'accordo, certificano l'autografia delle firme e attestano la conformità dell'intesa alle norme imperative e all'ordine pubblico.
La negoziazione assistita presuppone la volontà di entrambi i coniugi di trovare un'intesa. Non è la strada adatta quando manca ogni accordo di fondo: in quel caso resta necessaria la via giudiziale.
3Le fasi: invito, convenzione e accordo
Il percorso si articola, in linea generale, in tre momenti. Si apre con l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione, con cui una parte, tramite il proprio avvocato, propone all'altra di avviare la procedura. Segue la convenzione di negoziazione vera e propria: è l'accordo con cui i coniugi si impegnano a collaborare in buona fede per comporre in via amichevole la crisi, definendone l'oggetto e la durata.
Il cuore della procedura è la redazione dell'accordo che regola tutti i profili della separazione o del divorzio: i rapporti tra i coniugi, l'eventuale assegno, e — se vi sono figli — l'affidamento, la collocazione, i tempi di frequentazione e il mantenimento. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, viene poi trasmesso al Pubblico Ministero secondo le modalità che vedremo, che cambiano a seconda della presenza o meno di figli minori.
4Senza figli minori: il nulla osta del Pubblico Ministero
Quando i coniugi non hanno figli minori, né figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto va trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il Pubblico Ministero, verificata la regolarità dell'intesa, rilascia il proprio nulla osta, cioè l'assenso privo di rilievi.
Si tratta di un controllo essenzialmente formale: il Pubblico Ministero verifica che l'accordo sia conforme alla legge, senza entrare nel merito delle scelte private dei coniugi. Ottenuto il nulla osta, la procedura può proseguire con gli adempimenti finali presso lo stato civile.
5Con figli minori o non autosufficienti: l'autorizzazione del PM
Il controllo è più penetrante quando vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. In questi casi l'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni, e il Pubblico Ministero non si limita a un controllo di regolarità: valuta se l'intesa risponde all'interesse dei figli.
Se ritiene che l'accordo tuteli adeguatamente i figli, il Pubblico Ministero lo autorizza. Se invece non lo ritiene rispondente al loro interesse, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, che fissa l'udienza per i successivi adempimenti. In quest'ultima ipotesi, dunque, il controllo passa al giudice.
La presenza di figli minori o non autosufficienti richiede la massima cura nella redazione dell'accordo: condizioni squilibrate o lacunose sul mantenimento e sull'affidamento possono portare al diniego dell'autorizzazione e alla trasmissione degli atti al tribunale, con allungamento dei tempi.
6Efficacia dell'accordo e adempimenti allo stato civile
Una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni. In altre parole, l'intesa stragiudiziale ha la medesima efficacia di una sentenza o di un decreto del tribunale.
La legge pone poi un adempimento essenziale a carico dell'avvocato: trasmettere, entro dieci giorni, copia autenticata dell'accordo all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, affinché vi siano eseguite le annotazioni. Il rispetto di questo termine è importante non solo per la corretta pubblicità dell'atto, ma anche perché la sua violazione è assistita da una sanzione a carico del legale.
L'articolo 6 del D.L. 132/2014 prevede, per l'avvocato che senza giustificato motivo non trasmette l'accordo allo stato civile nel termine di dieci giorni, una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 10.000 euro). È un ulteriore motivo per affidarsi a professionisti che seguano con rigore ogni passaggio.
7Negoziazione assistita o via giudiziale: le differenze
Rispetto alla separazione o al divorzio giudiziale contenzioso, la negoziazione assistita è generalmente più rapida, più riservata e meno conflittuale, perché nasce da un accordo e non da una lite. La tabella che segue riassume i principali profili di confronto.
| Aspetto | Negoziazione assistita | Via giudiziale contenziosa |
|---|---|---|
| Presupposto | Accordo tra i coniugi | Anche in assenza di accordo |
| Sede | Stragiudiziale, tramite gli avvocati | Tribunale, davanti al giudice |
| Controllo pubblico | Nulla osta o autorizzazione del PM | Decisione del giudice |
| Tempi | In genere contenuti | Di norma più lunghi |
| Riservatezza | Elevata | Minore, per la natura del giudizio |
| Efficacia | Pari ai provvedimenti giudiziali | Sentenza o decreto |
Esiste anche una terza strada consensuale, il ricorso congiunto al tribunale: i coniugi già d'accordo presentano insieme la domanda e il giudice, verificate le condizioni, le recepisce. Anche il ricorso congiunto è un percorso amichevole, ma resta un procedimento giudiziale con il coinvolgimento diretto del tribunale; la negoziazione assistita, invece, si svolge fuori dall'aula e riserva al giudice un intervento solo eventuale (nel caso in cui il PM non autorizzi l'accordo in presenza di figli minori). Per i coniugi senza figli minori e senza necessità di regolare trasferimenti patrimoniali è inoltre praticabile l'accordo direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune, ancora più snello.
8Tempi e costi indicativi
La durata dipende dalla complessità della situazione e dalla rapidità con cui i coniugi trovano l'intesa, ma la negoziazione assistita è di regola sensibilmente più veloce del contenzioso, potendo concludersi in poche settimane una volta definito l'accordo e ottenuto il vaglio del Pubblico Ministero. Sul piano economico, i costi sono essenzialmente rappresentati dagli onorari dei due avvocati; non è dovuto il contributo unificato previsto per i procedimenti giudiziali, mentre possono aggiungersi le imposte connesse a eventuali trasferimenti patrimoniali concordati. Una stima puntuale può essere fornita solo esaminando il caso concreto.
Un accordo redatto con cura previene contestazioni future e riduce il rischio di dover tornare davanti al giudice. La qualità della negoziazione, soprattutto quando ci sono figli, incide direttamente sulla stabilità delle intese raggiunte.
9Domande frequenti
Serve un avvocato per ciascun coniuge?
Devo comunque andare in tribunale?
Che differenza c'è tra nulla osta e autorizzazione del PM?
L'accordo vale quanto una sentenza?
Si possono modificare in seguito le condizioni concordate?
La negoziazione assistita è uno strumento efficace per definire separazione e divorzio in modo civile, riservato e tempestivo, a condizione che l'accordo sia costruito con competenza e che ogni adempimento sia rispettato con precisione. Lo Studio Legale Giammatteo assiste i coniugi in ogni fase della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei figli e alla solidità delle intese raggiunte.