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Diritto Civile · Diritto Penale · Generale

Cybersicurezza nelle aziende. Una necessita ?

20 agosto 2026 · di Gianluca Giammatteo

Un attacco informatico può fermare un'intera azienda, causare perdite economiche rilevanti e far sorgere responsabilità giuridiche. Scoprite perché la cybersicurezza aziendale non è più un'opzione, quali obblighi normativi occorre conoscere — dal GDPR alla NIS2 — e quali misure concrete ogni impresa dovrebbe valutare.

1Immaginate che domani mattina l'azienda si fermi

Immaginate di arrivare in ufficio e trovare tutti i computer bloccati. I dipendenti non riescono ad accedere ai gestionali. Le fatture emesse e ricevute sono inaccessibili. Le caselle e-mail non funzionano. Sul monitor compare un messaggio che chiede il pagamento di una somma di denaro — spesso in criptovaluta — per restituire l'accesso ai dati. Nel frattempo, gli ordini in attesa non vengono evasi, i clienti non ricevono risposta e i fornitori iniziano a chiedersi cosa stia accadendo.

Quello appena descritto non è uno scenario riservato alle grandi multinazionali o alle infrastrutture critiche dello Stato. È la conseguenza concreta di un attacco ransomware, e può riguardare — come accade con crescente frequenza — anche una piccola o media impresa. Anzi, le PMI sono spesso bersagli particolarmente interessanti proprio perché i loro sistemi di protezione tendono a essere meno strutturati rispetto a quelli delle grandi organizzazioni.

La cybersicurezza nelle aziende non è, quindi, una questione riservata al reparto informatico o agli esperti di tecnologia. È un elemento che riguarda l'organizzazione, la continuità operativa, la gestione del rischio e — come vedremo — anche la responsabilità giuridica dell'impresa e di chi la amministra.

!ATTENZIONE

Un attacco informatico non causa soltanto la perdita di dati o un temporaneo disagio tecnico. Può determinare l'interruzione completa dell'attività aziendale, l'impossibilità di adempiere a obblighi contrattuali, violazioni dei dati personali trattati dall'impresa e l'avvio di procedimenti sanzionatori o contenziosi civili. Le conseguenze, in alcuni casi, possono essere di lunga durata.

2Cosa si intende per cybersicurezza aziendale

La sicurezza informatica aziendale non si esaurisce nell'installazione di un antivirus o nell'acquisto di un firewall. Comprende l'insieme delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per proteggere i sistemi informatici, le reti, gli account, i dispositivi, i documenti e le informazioni dell'impresa.

Questo significa che una politica di sicurezza efficace deve necessariamente coinvolgere tre livelli distinti: la tecnologia (gli strumenti utilizzati), l'organizzazione (le procedure e le responsabilità interne) e le persone (la formazione e la consapevolezza del personale). L'assenza di uno solo di questi elementi può rendere insufficienti anche gli investimenti sugli altri due.

I rischi a cui un'impresa è concretamente esposta sono molteplici e variegati:

  • Ransomware: un programma malevolo cifra i dati aziendali e ne blocca l'accesso fino al pagamento di un riscatto;
  • Phishing: comunicazioni ingannevoli inducono dipendenti o responsabili a rivelare credenziali di accesso o a compiere operazioni non autorizzate;
  • Business Email Compromise (BEC): la casella di posta di un dirigente, di un collaboratore o di un fornitore viene compromessa o imitata per manipolare comunicazioni e pagamenti;
  • Frode da modifica dell'IBAN: una fattura o una comunicazione viene alterata, sostituendo le coordinate bancarie legittime con quelle del truffatore;
  • Accessi abusivi ai sistemi: soggetti non autorizzati accedono a database, archivi o piattaforme aziendali;
  • Furto o diffusione di dati aziendali: informazioni riservate, dati dei clienti o segreti commerciali vengono sottratti o divulgati;
  • Attacchi attraverso la supply chain: la compromissione di un fornitore di servizi informatici o di un partner commerciale può diventare il vettore di un attacco verso l'impresa cliente.

3Un caso pratico: la truffa dell'IBAN

Un dipendente dell'ufficio amministrativo riceve un'e-mail apparentemente proveniente da un fornitore abituale. Il messaggio, redatto in modo impeccabile e coerente con le comunicazioni precedenti, comunica la variazione delle coordinate bancarie per i pagamenti futuri, allegando una nuova fattura.

Il dipendente non ha motivo di dubitarne. Dispone il bonifico. Solo giorni dopo, quando il fornitore sollecita il pagamento della fattura, emerge che l'e-mail era stata inviata da un indirizzo fraudolento, oppure che la casella del fornitore era stata effettivamente compromessa — e i soldi sono ormai irrintracciabili su un conto estero.

Questo episodio dimostra con chiarezza che la sicurezza informatica aziendale non riguarda soltanto i firewall e gli antivirus. Riguarda anche le procedure operative: chi autorizza i pagamenti, come si verificano le variazioni delle coordinate bancarie, qual è il protocollo da seguire in caso di richiesta anomala. Una semplice telefonata di conferma al numero abituale del fornitore — non a quello eventualmente indicato nella e-mail sospetta — avrebbe potuto evitare la perdita.

NOTA PRATICA

La procedura di verifica delle variazioni dell'IBAN è uno degli esempi più efficaci di come la prevenzione delle frodi informatiche non richieda sempre strumenti tecnologici sofisticati, ma spesso soltanto processi interni chiari e personale adeguatamente formato. È consigliabile che ogni impresa adotti una procedura scritta che imponga la verifica telefonica — su un numero già in possesso dell'azienda — di qualsiasi variazione delle coordinate di pagamento, indipendentemente dall'apparente affidabilità della comunicazione ricevuta.

4Il quadro normativo: GDPR, NIS2 e obblighi di cybersecurity per le aziende

Sul piano giuridico, la cybersecurity nelle imprese si inserisce in un contesto normativo articolato, che occorre conoscere almeno nelle sue linee essenziali.

Il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR

Il GDPR si applica a qualsiasi soggetto — impresa, professionista, ente — che tratti dati personali nell'ambito delle proprie attività. Sotto il profilo della sicurezza informatica, le disposizioni più rilevanti sono:

  • Art. 5, par. 1, lett. f): il principio di «integrità e riservatezza», secondo cui i dati personali devono essere trattati in maniera da garantirne la sicurezza adeguata;
  • Art. 24: obbligo del titolare del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto del regolamento;
  • Art. 25: principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e by default);
  • Art. 32: obbligo di adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio;
  • Art. 33: obbligo di notificare all'Autorità Garante (data breach) entro 72 ore dalla conoscenza di una violazione dei dati personali, salvo che questa non presenti rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  • Art. 34: obbligo di comunicare la violazione agli interessati quando essa sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e libertà.

Un attacco informatico che determini la perdita, la divulgazione non autorizzata o l'accesso illegittimo a dati personali costituisce, in linea generale, un evento che il titolare del trattamento è tenuto a valutare e, ove ne ricorrano i presupposti, a notificare. Il mancato rispetto di questi obblighi può esporre l'impresa a sanzioni amministrative.

La Direttiva NIS2 e il D.Lgs. n. 138/2024

La Direttiva (UE) 2022/2555, comunemente denominata NIS2, ha sostituito la precedente Direttiva NIS del 2016 con l'obiettivo di innalzare il livello comune di cybersicurezza in tutta l'Unione europea. In Italia, la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138.

È indispensabile chiarire un punto essenziale: la NIS2 non si applica indistintamente a qualsiasi impresa. Il campo di applicazione riguarda i cosiddetti «soggetti essenziali» e «soggetti importanti» operanti in determinati settori e che soddisfano determinati criteri dimensionali e operativi. Verificare se la propria organizzazione rientri nell'ambito di applicazione del decreto richiede un'analisi concreta delle caratteristiche dell'impresa — settore di attività, dimensioni, tipologia di servizi erogati — e non può essere desunta in modo automatico.

Per i soggetti che vi rientrano, il decreto introduce obblighi significativi in materia di gestione del rischio cyber, segnalazione degli incidenti, continuità operativa, sicurezza della supply chain e governance aziendale. Un ruolo centrale è attribuito all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che svolge funzioni di supervisione, coordinamento e supporto.

Anche per le imprese che non ricadono nell'ambito della NIS2, il decreto e il contesto normativo europeo segnalano una direzione chiara: la gestione del rischio informatico è ormai considerata parte integrante della corretta gestione aziendale.

RIEPILOGO NORMATIVO

I principali riferimenti normativi in materia di cybersicurezza aziendale sono: il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), applicabile a qualsiasi titolare del trattamento di dati personali; la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), recepita con D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, applicabile ai soggetti essenziali e importanti nei settori individuati dalla normativa. Per entrambi i testi si consiglia la lettura integrale sui portali ufficiali EUR-Lex e Normattiva.

5Il ruolo degli amministratori e degli organi direttivi

La cybersecurity aziendale coinvolge direttamente gli amministratori e chi ricopre ruoli di direzione e responsabilità all'interno dell'impresa. Questo non significa che ogni incidente informatico comporti automaticamente una responsabilità personale dell'amministratore: una simile affermazione sarebbe imprecisa e fuorviante. Le eventuali responsabilità devono essere valutate caso per caso, in relazione alla normativa concretamente applicabile, agli obblighi specifici dell'impresa, alle misure adottate e alle circostanze dell'evento.

Ciò che è possibile affermare con ragionevole certezza è che la gestione del rischio cyber deve entrare nelle decisioni organizzative dell'impresa. Quando l'attività dipende in misura significativa da sistemi digitali — gestionali, database, piattaforme cloud, comunicazioni via e-mail — la mancata adozione di misure di sicurezza proporzionate al rischio può assumere rilevanza nella valutazione dell'adeguatezza della gestione.

La NIS2, per i soggetti che vi rientrano, attribuisce esplicitamente agli organi di gestione la responsabilità di approvare le misure di gestione del rischio di cybersicurezza e di vigilare sulla loro attuazione. Anche al di fuori di questo specifico perimetro normativo, tuttavia, il tema non può essere considerato estraneo alle responsabilità organizzative degli amministratori.

6Cosa dovrebbe fare concretamente un'impresa

Le misure di sicurezza informatica devono essere proporzionate alle dimensioni, alle caratteristiche e ai rischi concreti dell'organizzazione. Non esiste una soluzione universale. Esistono, tuttavia, alcune misure di base che qualsiasi impresa dovrebbe valutare:

Misure di sicurezza informatica: obiettivo e ambito di applicazione
Misura Finalità principale
Backup periodici e verifica del ripristino Garantire la continuità operativa dopo un attacco o un guasto
Autenticazione a più fattori (MFA) Proteggere account e-mail, gestionali e servizi cloud da accessi non autorizzati
Aggiornamento costante di sistemi e software Ridurre le vulnerabilità sfruttabili dagli attaccanti
Limitazione dei privilegi degli utenti Circoscrivere i danni in caso di compromissione di un account
Procedure per verificare variazioni dell'IBAN Prevenire frodi su pagamenti e bonifici
Formazione del personale su phishing e social engineering Ridurre il rischio che errori umani aprano varchi agli attaccanti
Procedure interne per la gestione degli incidenti Garantire una risposta tempestiva e coordinata in caso di attacco
Piano di continuità operativa e disaster recovery Assicurare la ripresa dell'attività nel minor tempo possibile
Valutazione della sicurezza dei fornitori informatici e cloud Ridurre i rischi provenienti dalla supply chain
Inventario di dispositivi, account e sistemi Avere una visione completa delle risorse da proteggere

È importante sottolineare che alcune di queste misure non richiedono investimenti tecnologici rilevanti. La definizione di una procedura interna per la verifica delle coordinate bancarie, la formazione periodica del personale sul riconoscimento delle e-mail di phishing, o la predisposizione di un piano scritto per la gestione degli incidenti sono interventi che dipendono in larga misura dall'organizzazione, prima ancora che dalla tecnologia.

7Cybersecurity come investimento: il confronto con il costo di un incidente

È comprensibile che le imprese, soprattutto le PMI, considerino gli investimenti in sicurezza informatica come un costo difficile da giustificare in assenza di un incidente pregresso. Questa valutazione rischia però di essere imprecisa, perché non tiene conto dell'entità del danno che un attacco informatico può causare.

Le voci di costo associate a un incidente significativo possono comprendere: il fermo dell'attività per i giorni o le settimane necessarie al ripristino dei sistemi; la perdita definitiva di dati non recuperabili; le spese per consulenze informatiche forensi e per la ricostruzione degli archivi; le eventuali sanzioni per violazioni delle normative sulla protezione dei dati; il contenzioso civile con clienti o fornitori danneggiati dall'incidente; il danno reputazionale e la perdita di opportunità commerciali.

La prevenzione non può garantire l'assenza assoluta di incidenti: nessuna misura di sicurezza è infallibile. Può però ridurne significativamente la probabilità e, soprattutto, contenerne le conseguenze. Un sistema di backup funzionante e periodicamente verificato, ad esempio, non impedisce un attacco ransomware, ma può rendere non necessario il pagamento del riscatto e limitare i tempi di ripristino.

Ragionare sulla protezione dei dati aziendali e sulla resilienza dei sistemi come su un investimento — e non soltanto come su un costo — significa confrontare il costo delle misure preventive con il valore delle perdite che si intende evitare. In questa prospettiva, le risorse destinate alla sicurezza informatica assumono una dimensione diversa.

8Conclusione: la cybersicurezza nelle aziende non è un optional

La domanda posta nel titolo — la cybersicurezza nelle aziende è una necessità? — ammette oggi una risposta difficilmente contestabile.

Per alcune organizzazioni, la sicurezza informatica è oggetto di obblighi normativi specifici: il GDPR impone misure adeguate a chiunque tratti dati personali; il D.Lgs. n. 138/2024 di recepimento della NIS2 introduce obblighi più stringenti per i soggetti che rientrano nel relativo campo di applicazione. Per tutte le imprese che dipendono in misura significativa da sistemi digitali — e oggi sono la grande maggioranza — la gestione del rischio informatico rappresenta comunque un elemento essenziale della corretta conduzione dell'attività.

La domanda pertinente, quindi, non è più se un'azienda debba occuparsi di cybersicurezza, ma quale livello di protezione sia adeguato alla propria attività, ai dati trattati e ai rischi concretamente esistenti. Trovare una risposta a questa domanda richiede un'analisi specifica dell'organizzazione, che tenga conto delle sue caratteristiche, dei suoi obblighi normativi e delle minacce a cui è realmente esposta.

Un supporto legale specializzato può aiutare l'impresa a comprendere quali obblighi normativi le siano applicabili, a valutare l'adeguatezza delle misure adottate dal punto di vista giuridico e a gestire correttamente le conseguenze di un eventuale incidente informatico.


Un'azienda piccola o media deve davvero preoccuparsi della cybersicurezza?

Sì. Le piccole e medie imprese sono frequentemente oggetto di attacchi informatici, spesso proprio perché i loro sistemi di protezione tendono a essere meno strutturati rispetto a quelli delle grandi organizzazioni. Chiunque tratti dati personali è soggetto agli obblighi del GDPR in materia di sicurezza del trattamento, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. Anche al di là degli obblighi normativi, qualsiasi impresa fortemente dipendente da sistemi digitali ha un interesse concreto a proteggerli.

Il GDPR si applica alla cybersicurezza aziendale?

Sì. Il Regolamento (UE) 2016/679 impone a chiunque tratti dati personali di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza (art. 32 GDPR). In caso di violazione dei dati personali (data breach) causata da un attacco informatico, il titolare del trattamento può essere tenuto a notificare l'evento al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore e, in certi casi, a informare le persone interessate (artt. 33 e 34 GDPR). Il mancato rispetto di questi obblighi può esporre l'impresa a sanzioni amministrative.

La NIS2 si applica alla mia impresa?

Non necessariamente. La Direttiva (UE) 2022/2555, recepita in Italia con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, si applica ai «soggetti essenziali» e ai «soggetti importanti» operanti in determinati settori e che soddisfano specifici criteri dimensionali e operativi. Non si applica automaticamente a qualsiasi impresa. Per stabilire se la propria organizzazione rientri nell'ambito di applicazione del decreto è necessaria un'analisi concreta delle caratteristiche dell'impresa. Si consiglia di consultare il testo del decreto su Normattiva e, ove necessario, di rivolgersi a un consulente legale specializzato.

Un amministratore di società può essere ritenuto personalmente responsabile per un attacco informatico?

Non esiste una risposta automatica a questa domanda. Le eventuali responsabilità degli amministratori devono essere valutate caso per caso, in relazione alla normativa applicabile, agli obblighi specifici dell'impresa, alle misure adottate e alle circostanze concrete dell'evento. È tuttavia corretto affermare che la gestione del rischio cyber rientra tra le responsabilità organizzative dell'impresa e che, per i soggetti rientranti nell'ambito della NIS2, la normativa attribuisce esplicitamente all'organo di gestione responsabilità in materia di sicurezza informatica.

Cosa devo fare immediatamente se la mia azienda subisce un attacco informatico?

In caso di incidente informatico significativo è opportuno agire con tempestività su più fronti: isolare i sistemi compromessi per limitare la propagazione dell'attacco; attivare le procedure di emergenza e i backup disponibili; valutare se l'evento costituisca una violazione dei dati personali soggetta all'obbligo di notifica al Garante entro 72 ore (art. 33 GDPR); valutare se ricorrano i presupposti per una denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia; documentare l'accaduto con il supporto di professionisti informatici specializzati. La predisposizione di un piano di risposta agli incidenti prima che l'evento si verifichi consente di agire in modo più ordinato ed efficace.

Cosa si intende per Business Email Compromise (BEC) e come ci si può difendere?

Il Business Email Compromise è una tipologia di frode in cui gli attaccanti compromettono o imitano una casella di posta aziendale — di un dirigente, di un collaboratore o di un fornitore — per inviare comunicazioni fraudolente, solitamente finalizzate a ottenere pagamenti non dovuti o a sottrarre informazioni riservate. La difesa si basa su una combinazione di misure tecniche (autenticazione a più fattori sulle caselle e-mail, sistemi di filtraggio) e procedurali (verifica telefonica di qualsiasi richiesta di pagamento o variazione delle coordinate bancarie, su numeri già in possesso dell'azienda e non ricavati dalla comunicazione sospetta).

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