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Diritto Civile

Divorzio congiunto: tempi, costi e passaggi essenziali nel 2025-2026

9 settembre 2026 · di Gianluca Giammatteo

Una guida pratica e aggiornata al 2025-2026 sul divorzio congiunto in Italia: presupposti, tre vie percorribili (tribunale, negoziazione assistita, sindaco), novità introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), contenuti dell'accordo, tempi indicativi e costi. Con FAQ operative per rispondere ai dubbi più frequenti delle coppie che valutano questa scelta.

Il divorzio congiunto rappresenta la modalità consensuale con cui due coniugi decidono, di comune accordo, di sciogliere il vincolo matrimoniale. Rispetto al divorzio contenzioso, questa via offre tempi generalmente più contenuti, costi ridotti e la possibilità di definire autonomamente le condizioni della propria separazione definitiva. Con l'entrata in vigore della riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il rito applicabile ha subito importanti modifiche che è indispensabile conoscere prima di avviare la procedura. Questa guida illustra i presupposti, le tre vie percorribili, i contenuti essenziali dell'accordo, i tempi e i costi indicativi nel 2025-2026.

1Cos'è il divorzio congiunto e quando è possibile richiederlo

Il divorzio è disciplinato dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (cosiddetta legge sul divorzio), più volte modificata nel corso degli anni. Lo scioglimento del matrimonio civile — o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario — può essere richiesto congiuntamente da entrambi i coniugi quando ricorrono determinati presupposti.

Il presupposto fondamentale è la previa separazione legale. La coppia deve essere stata legalmente separata per un periodo minimo che, a seguito della legge 6 maggio 2015, n. 55 (cosiddetta legge sul divorzio breve), è attualmente fissato in:

  • sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, in caso di separazione consensuale;
  • dodici mesi dalla medesima udienza, in caso di separazione giudiziale.

Il termine decorre, in entrambi i casi, dalla prima udienza di comparizione e non dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dall'omologa. È dunque possibile presentare il ricorso per divorzio anche prima che la separazione sia definitivamente omologata, purché il termine temporale sia decorso.

!ATTENZIONE Non è possibile richiedere il divorzio senza una previa separazione legale, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ad esempio: passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna per determinati reati, di cui all'art. 3 della l. 898/1970). Il semplice accordo tra i coniugi di vivere separati, senza la formalizzazione giudiziale o consensuale, non è sufficiente a far decorrere il termine.

2Le tre vie per il divorzio congiunto

Il sistema italiano prevede attualmente tre modalità attraverso le quali i coniugi possono ottenere il divorzio in forma consensuale. La scelta dipende dalla presenza o meno di figli minori, di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, di figli con disabilità e dalla volontà delle parti di avvalersi o meno dell'intervento del giudice.

2.1 Il ricorso congiunto in tribunale

È la via "tradizionale" e la più flessibile, utilizzabile in ogni situazione, compresa la presenza di figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti. I coniugi, assistiti ciascuno dal proprio avvocato ovvero da un avvocato comune, presentano al tribunale competente un ricorso congiunto contenente le condizioni concordate. Con la riforma Cartabia, il rito applicabile è ora quello regolato dal nuovo Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile (artt. 473-bis e seguenti c.p.c., introdotti dal D.Lgs. 149/2022), che ha sostituito il precedente rito camerale.

2.2 La negoziazione assistita da avvocati

Introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la negoziazione assistita consente ai coniugi di raggiungere un accordo di divorzio con l'assistenza degli avvocati, senza necessità di un provvedimento del giudice. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica per il nulla osta (quando non vi sono figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti) ovvero per l'autorizzazione (negli altri casi, ove il PM verifica la tutela dell'interesse dei figli). Una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, l'accordo ha gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali.

Questa via non è praticabile quando uno dei coniugi è irreperibile o non intende collaborare, poiché presuppone la volontà comune di entrambe le parti.

2.3 L'accordo dinanzi all'ufficiale di stato civile (il "divorzio dal sindaco")

Anch'essa introdotta dal d.l. 132/2014, questa procedura consente ai coniugi — personalmente e senza necessità di avvocati — di comparire davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno di essi (o del comune in cui è stato celebrato il matrimonio) per manifestare la volontà di sciogliere il matrimonio. È tuttavia applicabile solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti. Inoltre, l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi devono tornare a confermare l'accordo dopo almeno trenta giorni dalla prima comparizione, termine che funge da periodo di riflessione.

QUANDO SCEGLIERE QUALE VIA Se la coppia ha figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti, l'unica alternativa al tribunale è la negoziazione assistita (con autorizzazione del PM). Il "divorzio dal sindaco" è riservato a situazioni più semplici, prive di trasferimenti patrimoniali tra coniugi e di figli da tutelare.
Le tre vie per il divorzio congiunto a confronto
Caratteristica Tribunale Negoziazione assistita Ufficiale di stato civile
Presenza di figli minori Sì, sempre ammessa Sì (con autorizzazione PM) No, esclusa
Avvocato obbligatorio Sì (uno per parte o comune) No
Patti traslativi patrimoniali No
Controllo del giudice Solo PM (nulla osta / autorizzazione) No
Tempo medio indicativo Variabile (vedi § 5) Solitamente più rapida Minimo 30 giorni

3Cosa cambia con la riforma Cartabia

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, ha riformato in modo organico il processo civile, incidendo anche sui procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. A partire dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore per i procedimenti instaurati successivamente a tale data), il divorzio congiunto presentato in tribunale non segue più il rito camerale previsto dagli artt. 737 e seguenti c.p.c., bensì il nuovo rito unificato per i procedimenti di famiglia disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.

In particolare, l'art. 473-bis.49 c.p.c. disciplina il procedimento su domanda congiunta dei coniugi. 

Sul piano pratico, la riforma ha introdotto — tra le principali novità rilevanti per il divorzio congiunto — la possibilità di depositare il ricorso in modalità esclusivamente telematica, l'introduzione di un piano genitoriale dettagliato quando vi sono figli minori, e la previsione di un'udienza di comparizione delle parti che sostituisce la precedente udienza presidenziale nel rito camerale. Le prassi applicative variano da tribunale a tribunale e sono ancora in fase di consolidamento: è dunque essenziale confrontarsi con un avvocato aggiornato sulla prassi del foro di riferimento.

4Cosa deve contenere l'accordo di divorzio

L'accordo di divorzio congiunto deve regolare compiutamente tutti gli aspetti economici e personali conseguenti allo scioglimento del matrimonio. Un accordo lacunoso o ambiguo può essere causa di contestazioni future o di mancata omologa. I contenuti essenziali riguardano:

  • Assegno divorzile: la misura, le modalità di pagamento e le condizioni per la sua revisione o cessazione (es. nuovo matrimonio o convivenza stabile del beneficiario). In assenza di condizioni di squilibrio economico, i coniugi possono escluderlo espressamente.
  • Casa familiare: l'assegnazione dell'abitazione già adibita a residenza familiare, con indicazione del titolo (proprietà, locazione) e delle relative pertinenze. Quando vi sono figli minori, l'assegnazione segue il criterio della tutela del loro interesse prevalente.
  • Figli — affido e collocamento: le modalità di affido (condiviso come regola generale ai sensi della l. 54/2006, esclusivo in casi eccezionali), il genitore collocatario e il calendario di frequentazione dell'altro genitore.
  • Mantenimento dei figli: l'importo dell'assegno, la periodicità e le modalità di adeguamento. È possibile prevedere il mantenimento diretto in luogo di quello indiretto, purché l'accordo sia sufficientemente dettagliato.
  • Beni in comunione legale: lo scioglimento della comunione legale (che opera automaticamente con la separazione personale ai sensi dell'art. 191 c.c.) e la divisione degli eventuali beni ancora indivisi.
  • Patti pensionistici e previdenziali: se rilevanti, l'accordo può prevedere disposizioni sulla quota del trattamento pensionistico.
BUONA PRASSI Prima di depositare il ricorso, è opportuno redigere una bozza completa dell'accordo e verificare con entrambi gli avvocati che non vi siano lacune su aspetti patrimoniali o genitoriali. Un accordo ben strutturato riduce il rischio di rilievi da parte del giudice o del PM e accelera i tempi di definizione.

5Tempi medi: dal deposito del ricorso al decreto

I tempi del divorzio congiunto dipendono dalla via prescelta e dal carico di lavoro del tribunale o ufficio competente. È opportuno precisare che i dati che seguono sono indicativi e possono variare sensibilmente da sede a sede.

Ricorso congiunto in tribunale: dalla presentazione del ricorso all'udienza di comparizione passano generalmente alcune settimane o qualche mese, a seconda dell'agenda del tribunale. Se l'accordo è completo e non vi sono rilievi del giudice o del PM, il decreto che pronuncia il divorzio può seguire l'udienza in tempi relativamente brevi. In linea di massima, la procedura si conclude in un arco che può andare da uno a sei mesi circa dalla presentazione del ricorso, ma le variazioni sono significative. 

Negoziazione assistita: i tempi sono generalmente più rapidi rispetto al tribunale, poiché non è necessaria la fissazione di un'udienza. Una volta sottoscritto l'accordo, la trasmissione al PM e l'ottenimento del nulla osta o dell'autorizzazione richiedono solitamente alcuni giorni o settimane. Successivamente, l'accordo viene trasmesso all'ufficiale di stato civile per le annotazioni nei registri.

Accordo davanti all'ufficiale di stato civile: il termine minimo è di trenta giorni tra la prima e la seconda comparizione. Salvo complicazioni, l'intera procedura si può concludere in poco più di un mese.

6Costi indicativi

I costi del divorzio congiunto si articolano in due voci principali: le spese processuali e gli onorari professionali.

Per quanto riguarda le spese processuali, il ricorso congiunto in tribunale è soggetto al versamento del contributo unificato, il cui importo varia in funzione del tipo di procedimento e dell'eventuale presenza di figli. La negoziazione assistita e la procedura davanti all'ufficiale di stato civile non prevedono il contributo unificato, ma possono comportare altri costi (diritti di segreteria, imposta di registro).

Per quanto riguarda gli onorari degli avvocati, questi variano in funzione della complessità del caso, della presenza di figli, del valore dei beni patrimoniali da regolare e delle tariffe dello studio legale. Non è possibile indicare tariffe specifiche in questa sede: si raccomanda di richiedere un preventivo scritto al proprio legale prima di conferire l'incarico.

7Errori frequenti da evitare

L'esperienza professionale evidenzia alcune criticità ricorrenti negli accordi di divorzio congiunto che è opportuno conoscere per prevenirle.

  • Accordo lacunoso sui figli: omettere la regolamentazione delle spese straordinarie, delle vacanze, delle decisioni di maggiore interesse o del calendario di frequentazione nei periodi festivi può generare conflitti immediati dopo il decreto.
  • Mancata verifica del decorso del termine: presentare il ricorso prima del decorso del termine di sei o dodici mesi dalla prima udienza di separazione determina l'improcedibilità della domanda.
  • Confusione tra separazione e divorzio: le condizioni pattuite in sede di separazione non si trasferiscono automaticamente nell'accordo di divorzio; quest'ultimo deve ridefinire integralmente le condizioni o richiamare espressamente quelle precedenti, se ancora attuali.
  • Patti patrimoniali incompatibili con la procedura scelta: includere trasferimenti immobiliari in un accordo davanti all'ufficiale di stato civile non è consentito; tale errore rende l'accordo nullo in quella parte o inutilizzabile in quella sede.
  • Mancanza di clausole di revisione: non prevedere le condizioni e le modalità per richiedere la revisione dell'assegno divorzile o del mantenimento dei figli può rendere più difficoltoso un successivo adeguamento in caso di cambiamento delle circostanze.
  • Sottovalutare la verifica del PM (negoziazione assistita con figli): accordi che non tutelano adeguatamente l'interesse dei figli possono non ricevere l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, con conseguente necessità di rinegoziare le condizioni.

8Domande frequenti

Posso divorziare senza essere stato prima separato legalmente?

In linea generale, no. La legge italiana richiede la previa separazione legale come presupposto per il divorzio. Solo in alcune ipotesi tassativamente indicate dall'art. 3 della legge n. 898/1970 (ad esempio, passaggio in giudicato di sentenza di condanna del coniuge per determinati reati) è possibile richiedere il divorzio senza previa separazione. La semplice convivenza separata di fatto, non formalizzata, non è sufficiente.

Se abbiamo figli minori, possiamo andare dal sindaco per il divorzio?

No. La procedura davanti all'ufficiale di stato civile (il cosiddetto "divorzio dal sindaco") è espressamente esclusa quando vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. In questi casi le vie percorribili sono il ricorso congiunto in tribunale o la negoziazione assistita (con autorizzazione del procuratore della Repubblica).

Quanto tempo passa dal deposito del ricorso al decreto di divorzio?

I tempi variano sensibilmente da tribunale a tribunale e in funzione della completezza dell'accordo. In generale, per il ricorso congiunto in tribunale si può stimare un arco indicativo da uno a sei mesi circa, ma le variazioni sono significative. La negoziazione assistita è tendenzialmente più rapida. La procedura davanti all'ufficiale di stato civile richiede un minimo di trenta giorni. Si consiglia di chiedere al proprio avvocato una stima aggiornata sui tempi del foro di riferimento.

Cosa succede se dopo aver firmato l'accordo cambiamo idea?

Dipende dalla fase in cui ci si trova. Nel procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, i coniugi possono non presentarsi alla seconda comparizione (quella di conferma dopo i trenta giorni), rinunciando così all'accordo. Nel procedimento in tribunale o nella negoziazione assistita, la revoca del consenso prima dell'emissione del decreto o del nulla osta del PM determina l'improcedibilità della domanda congiunta; il coniuge che intende comunque divorziare dovrà rivolgersi al giudice con un procedimento contenzioso. Dopo l'emissione del decreto di divorzio, questo è definitivo e può essere modificato solo quanto alle condizioni accessorie (assegno, affido), non quanto allo stato di divorzio in sé.

È possibile includere nell'accordo di divorzio il trasferimento della casa di proprietà comune?

Sì, ma solo attraverso il ricorso congiunto in tribunale o la negoziazione assistita, non attraverso la procedura davanti all'ufficiale di stato civile. Nei primi due casi, il trasferimento immobiliare previsto nell'accordo di divorzio è esente dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 898/1970, a condizione che sia funzionale alla definizione del rapporto coniugale. È comunque necessaria l'assistenza di un avvocato e, per la trascrizione, la collaborazione con un notaio per gli adempimenti pubblicitari. 

Il divorzio congiunto richiede un avvocato per ciascuno dei due coniugi?

Nel ricorso congiunto in tribunale e nella negoziazione assistita è necessaria l'assistenza di almeno un avvocato; in molti casi i coniugi si avvalgono di un unico avvocato comune, purché non vi siano conflitti di interesse tra le parti. La procedura davanti all'ufficiale di stato civile, invece, non richiede l'assistenza di un avvocato. In ogni caso, anche quando non obbligatoria, la consulenza legale preventiva è fortemente raccomandata per valutare la completezza e la convenienza dell'accordo.

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