Vi sono indagini che meritano di essere segnalate non perché clamorose, ma perché condotte con quel rigore metodologico che, nel contrasto alla criminalità informatica, fa la differenza tra un fascicolo destinato all'archiviazione contro ignoti e un processo celebrato davanti al giudice. È il caso dell'attività svolta dalla Procura della Repubblica di Crotone, che, all'esito di una ricostruzione paziente dei flussi di denaro, ha chiuso le indagini preliminari su una truffa telefonica ai danni di due coniugi correntisti di un noto istituto di credito, per una somma complessivamente superiore ai settantamila euro. Il procedimento è stato incardinato e il dibattimento si aprirà all'inizio del prossimo anno.
Il procedimento è tuttora in corso e si trova nella fase iniziale del giudizio. Le persone sottoposte alle indagini sono imputate di un reato e, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione e del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, devono considerarsi innocenti sino a sentenza definitiva di condanna. Quanto segue riferisce esclusivamente la prospettazione accusatoria, che dovrà essere verificata nel contraddittorio dibattimentale. Per questa ragione non vengono indicati nomi, né gli estremi del procedimento.
1La ricostruzione dell'accusa
Secondo l'ipotesi formulata dalla Procura, più persone, agendo in concorso tra loro secondo una ripartizione di ruoli, avrebbero contattato telefonicamente le parti offese fingendosi operatori dell'istituto bancario presso il quale i coniugi intrattenevano il rapporto di conto corrente. Il falso operatore avrebbe rappresentato l'esistenza di movimentazioni sospette sul conto e avrebbe suggerito una serie di operazioni asseritamente necessarie alla «messa in sicurezza» delle somme depositate.
Le vittime, ignare di trovarsi di fronte a una messinscena e indotte in errore sulla serietà e sull'effettività dell'accaduto, avrebbero eseguito puntualmente le istruzioni ricevute, dando corso in una sola giornata a undici distinte operazioni. Il denaro non è confluito su un unico conto di destinazione, ma è stato frammentato in importi di poco inferiori ai diecimila euro ciascuno e dirottato su posizioni eterogenee: conti di gioco intestati a persone fisiche diverse, conti correnti accesi presso istituti differenti, strumenti di pagamento prepagati. La frammentazione, come è noto agli operatori del settore, non è casuale: serve a restare al di sotto delle soglie che innescano i presidi antiriciclaggio e a moltiplicare i passaggi da ricostruire.
All'ipotesi di truffa in concorso è stata associata la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 640, terzo comma, del codice penale, per avere gli agenti profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa ai sensi dell'art. 61, n. 5, del codice penale: la contrattazione a distanza e la modalità di pagamento istantaneo, che priva la vittima di qualsiasi finestra utile per avvedersi dell'inganno e revocare l'ordine.
2Il controllo dell'utenza telefonica
Nella casistica di questo tipo di aggressioni — e secondo quanto riferito in ordine alla vicenda in esame — il contatto telefonico costituisce soltanto il primo segmento dell'operazione. Il passaggio decisivo è il trasferimento del controllo dell'utenza mobile della vittima: attraverso la cosiddetta sostituzione della scheda, comunemente indicata come SIM swap, l'utenza originaria viene disattivata e riattivata su un diverso dispositivo nella disponibilità dell'aggressore.
L'effetto è duplice e devastante. Da un lato il telefono della vittima ammutolisce, sicché essa non riceve più né gli avvisi di movimentazione né le chiamate dell'istituto; dall'altro i codici dispositivi monouso, che costituiscono il secondo fattore di autenticazione e che dovrebbero rappresentare il presidio finale contro le disposizioni non autorizzate, vengono recapitati direttamente a chi sta operando la sottrazione. L'autenticazione forte del cliente, imposta dalla disciplina europea sui servizi di pagamento, viene così formalmente rispettata e sostanzialmente svuotata.
L'improvvisa perdita di campo o di linea sul proprio telefono, in assenza di guasti dichiarati dall'operatore, non è quasi mai un disservizio banale. Quando accade nelle ore immediatamente successive a una telefonata ricevuta da un sedicente operatore bancario, va trattata come un'emergenza: occorre contattare senza indugio il gestore telefonico da altra utenza e chiedere il blocco del conto all'istituto di credito.
3Perché l'indagine merita un riconoscimento
Il merito dell'ufficio inquirente e della polizia giudiziaria che ne ha eseguito le direttive non sta nell'avere accertato il danno, che era evidente sin dalla denuncia, bensì nell'avere ricostruito la catena dei beneficiari. È questo il punto in cui, nella grande maggioranza dei procedimenti per frode informatica e truffa telematica, l'accertamento si arresta.
Le somme sottratte con queste tecniche vengono immediatamente disperse attraverso conti di appoggio intestati a soggetti interposti — i cosiddetti money mule —, convertite in credito di gioco o in strumenti prepagati e, di lì, rapidamente prelevate o riversate all'estero. Ricostruire chi abbia materialmente ricevuto il denaro, dimostrare che i titolari dei conti di destinazione non fossero inconsapevoli terzi ma partecipi di un disegno comune, e individuare nel concorso di persone il vincolo che lega il falso operatore telefonico a chi incassa il profitto, richiede acquisizioni documentali presso una pluralità di intermediari, analisi incrociate delle movimentazioni, riscontri sui dati di traffico e un lavoro di correlazione che non si improvvisa. La circostanza che il procedimento sia giunto alla vocazione in giudizio di una pluralità di posizioni, e non contro ignoti, è il risultato tangibile di quel lavoro.
| Fase | Che cosa accade | Che cosa fare subito |
|---|---|---|
| Contatto | Telefonata da un numero apparentemente riconducibile all'istituto; segnalazione di operazioni sospette e invito a «mettere in sicurezza» il conto. | Interrompere la comunicazione e richiamare l'istituto al numero riportato sulla carta o sul sito ufficiale. Nessun operatore chiede di disporre bonifici o ricariche. |
| Presa di controllo | Disattivazione dell'utenza originaria e migrazione del numero su altro dispositivo; i codici di autorizzazione arrivano all'aggressore. | Da altra utenza, blocco immediato della SIM presso il gestore e blocco del conto e delle carte presso la banca. |
| Dispersione | Il denaro viene frammentato in più operazioni verso conti di gioco, conti di terzi e strumenti prepagati. | Disconoscimento scritto delle operazioni, richiesta di rimborso all'intermediario e denuncia-querela con l'indicazione analitica di importi, orari e conti di destinazione. |
4Il rimborso da parte dell'istituto di credito
Nella vicenda in esame la banca, preso atto di quanto accaduto, ha provveduto a rimborsare i correntisti. È una determinazione che va segnalata con favore, perché non sempre gli intermediari vi addivengono spontaneamente, e che si inserisce in un quadro normativo preciso.
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, nel recepire la disciplina europea sui servizi di pagamento, pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare che l'operazione contestata sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia inciso un guasto tecnico, non essendo sufficiente allo scopo la mera dimostrazione dell'avvenuto utilizzo dello strumento di pagamento (art. 10). Il pagatore sopporta le conseguenze delle operazioni non autorizzate, oltre la franchigia di legge, soltanto ove abbia agito con dolo o colpa grave nella custodia delle credenziali personalizzate (artt. 11 e 12). La colpa grave del cliente, in presenza di tecniche fraudolente sofisticate quali il trasferimento abusivo dell'utenza telefonica, è tutt'altro che agevole da configurare, gravando semmai sull'intermediario l'adozione di misure di sicurezza adeguate al rischio noto del settore.
A ciò si aggiunga che il Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024, in materia di bonifici istantanei, ha introdotto a carico dei prestatori di servizi di pagamento il servizio di verifica della corrispondenza tra l'IBAN indicato e il nominativo del beneficiario, con conseguente obbligo di avviso al pagatore in caso di discordanza: presidio la cui inosservanza è destinata ad assumere rilievo nella valutazione della responsabilità dell'intermediario.
Il rimborso ottenuto dall'intermediario in sede civile e la costituzione di parte civile nel processo penale operano su piani diversi. Il primo ristora la perdita patrimoniale immediata; la seconda consente di far valere, nei confronti degli imputati, le ulteriori voci di danno e di ottenere l'accertamento della responsabilità, fermo restando il divieto di duplicazione risarcitoria per la medesima posta già soddisfatta.
5Il processo e la costituzione di parte civile
Le persone offese, alle quali l'art. 74 del codice di procedura penale riconosce la facoltà di esercitare nel processo penale l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, si costituiranno prevedibilmente parte civile nei termini stabiliti dal codice per il rito applicabile. La scelta non è di stile: la costituzione consente al difensore della parte offesa di partecipare alla formazione della prova, di interloquire sulla ricostruzione dei flussi di denaro e di sollecitare, ricorrendone i presupposti, l'assegnazione delle somme eventualmente sottoposte a vincolo cautelare.
Si tratta, peraltro, di un'attività che richiede una preparazione tecnica specifica. Il contenzioso da frode informatica si decide sui dettagli: la tenuta della catena documentale che lega ciascun trasferimento al conto di destinazione, la dimostrazione della consapevolezza in capo ai titolari dei conti di appoggio, la corretta perimetrazione del danno anche non patrimoniale.
6Una considerazione conclusiva
Il giudizio sul fatto spetta al giudice e nessuna anticipazione è lecita: gli imputati sono e restano innocenti fino a che una sentenza irrevocabile non affermi il contrario. Ciò che è invece già possibile apprezzare, e che questo Studio segnala volentieri, è la qualità del metodo investigativo. In un ambito nel quale la distanza tra l'autore e la vittima, la rapidità dei trasferimenti e la dispersione internazionale dei proventi rendono strutturalmente difficile l'accertamento, un ufficio requirente che porta a giudizio posizioni individuate, e non un'ipotesi contro ignoti, dimostra che l'impunità di queste condotte non è un destino ineluttabile. È un segnale che merita di essere raccolto anche da chi, subita una frode analoga, ritenga inutile denunciare.
7Domande frequenti
Se la banca mi ha già rimborsato, ha ancora senso costituirsi parte civile?
Che cosa devo conservare dopo una truffa di questo tipo?
Il titolare del conto sul quale è finito il denaro risponde sempre del reato?
Entro quanto tempo devo disconoscere le operazioni?
8Assistenza in materia di frodi bancarie e informatiche
Lo Studio Legale Giammatteo assiste vittime di truffe telefoniche, frodi informatiche e sottrazioni di fondi mediante SIM swap, sia nella fase stragiudiziale del disconoscimento e della richiesta di rimborso all'intermediario, sia nella predisposizione della denuncia-querela e nella costituzione di parte civile.
Il tempo è il fattore decisivo: le prime quarantotto ore determinano in misura rilevante la possibilità di bloccare i trasferimenti e di ricostruire la destinazione delle somme.
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