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20 Novembre 2025La promessa di matrimonio non è un contratto e non obbliga due persone a sposarsi. Tuttavia, quando uno dei futuri sposi revoca ingiustificatamente la promessa, causando spese e obbligazioni già sostenute dall’altra parte, il nostro ordinamento riconosce un preciso diritto al risarcimento.
Questo principio è contenuto nell’art. 81 del codice civile, una norma spesso poco conosciuta ma di grande importanza pratica.
In questo articolo analizziamo:
che cosa prevede l’art. 81 c.c., quali sono le sue conseguenze, quali spese si possono recuperare e come avviare formalmente la richiesta di rimborso.
Che cosa stabilisce l’art. 81 del codice civile
L’art. 81 c.c. recita che la promessa di matrimonio non produce obbligo a contrarre matrimonio, ma che la parte che senza giusto motivo rifiuta di contrarre è tenuta a:
• rimborsare le spese fatte dall’altro futuro sposo in vista delle nozze;
• rimborsare le obbligazioni assunte per il matrimonio;
• restituire eventuali doni ricevuti a causa della promessa.
Il diritto deve essere esercitato entro un anno dal giorno fissato per la celebrazione.
Il legislatore ha quindi bilanciato due esigenze fondamentali:
da un lato garantire la libertà matrimoniale; dall’altro evitare comportamenti superficiali o sleali che possano arrecare danni economici ingiustificati.
Quando scatta il diritto al risarcimento
Il diritto al risarcimento non nasce automaticamente, ma solo quando la rottura è:
• ingiustificata,
• unilaterale,
• improvvisa,
• tale da provocare spese inutili o danni patrimoniali.
È il caso, ad esempio, del futuro sposo che a pochi giorni o settimane dalle nozze decide di annullare tutto senza un reale motivo (non una malattia, non fatti sopravvenuti rilevanti, ma semplici scuse o ripensamenti improvvisi).
In questa ipotesi, la persona che ha sostenuto le spese ha pieno diritto al rimborso.
Quali spese si possono recuperare
Il risarcimento copre esclusivamente danni patrimoniali, non anche sofferenze emotive o danni morali.
Rientrano tra i costi risarcibili:
• acconti o saldi versati al ristorante;
• contratti con fotografo, fioraio, musicisti, servizi matrimoniali;
• bomboniere, partecipazioni, abiti;
• spese per addobbi, allestimenti, servizi comunali;
• caparre perse per la revoca;
• eventuali penali contrattuali dovute alla disdetta;
• prenotazioni relative al viaggio di nozze.
È fondamentale poter documentare ogni pagamento, anche tramite bonifici, fatture, preventivi accettati o ricevute.
La promessa di matrimonio deve essere scritta?
No.
La promessa può essere provata con qualsiasi mezzo, anche con:
• conversazioni WhatsApp, SMS, e-mail;
• prenotazioni presso il Comune;
• contratti firmati per il ricevimento;
• partecipazioni stampate o inviate;
• testimonianze;
• fotografie dei preparativi.
L’importante è dimostrare che il matrimonio era stato seriamente programmato.
Come esercitare il diritto: la procedura
Per azionare l’art. 81 c.c. è consigliabile procedere con metodo e formalità adeguate.
1. Raccolta della documentazione
Prima di tutto è necessario raccogliere tutte le prove delle spese sostenute, dei contratti firmati e delle comunicazioni tra le parti.
2. Diffida formale
Si invia al futuro sposo una diffida stragiudiziale (preferibilmente PEC o raccomandata A/R) con cui:
• si ricostruiscono i fatti;
• si contesta la revoca ingiustificata;
• si richiede il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’art. 81 c.c.;
• si concede un termine per il pagamento;
• si avverte della possibilità di agire giudizialmente.
La diffida è spesso sufficiente a risolvere la questione senza contenzioso.
3. Azione giudiziaria
Se la controparte non paga, si può agire con un atto di citazione in tribunale, entro il termine di un anno dalla data prevista per il matrimonio.
Il giudice può:
• accertare la responsabilità del promittente;
• condannarlo al rimborso delle spese documentate;
• ordinare la restituzione dei doni.
Quando si può ottenere un ulteriore risarcimento
In alcuni casi particolarmente gravi, la giurisprudenza riconosce anche la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., quando uno dei due:
• ha mantenuto per mesi o anni una condotta ingannevole,
• pur sapendo di non voler contrarre matrimonio,
• o ha taciuto circostanze decisive determinando spese inutili.
In tali ipotesi si può chiedere anche un danno ulteriore, purché provato.
Conclusioni: una tutela concreta contro le promesse tradite
L’art. 81 del codice civile offre una tutela solida e concreta per chi subisce un’abbandono improvviso e immotivato a ridosso del matrimonio.
Non si tratta di un risarcimento “morale”, ma di una protezione economica che consente di recuperare le spese sostenute in buona fede per preparare le nozze.
Per questo motivo, in caso di rottura improvvisa è importante agire tempestivamente, raccogliere ogni prova, rivolgersi a un professionista che possa valutare la documentazione e attivare correttamente la procedura prevista dalla legge.
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