
Le nuove truffe sulle criptovalute: le false telefonate di “recovery” e i sedicenti studi legali
20 Gennaio 2026
Il mixaggio delle criptovalute: cos’è, come funziona e perché non rende invisibili i proventi di una truffa
30 Gennaio 2026Negli ultimi anni le truffe in criptovalute hanno assunto una dimensione sempre più rilevante, sia per il numero delle vittime coinvolte sia per la complessità dei meccanismi utilizzati dagli autori dei reati. Contrariamente a quanto spesso si ritiene, l’intervento dell’autorità giudiziaria non è né simbolico né privo di strumenti efficaci. Al contrario, la Procura della Repubblica dispone di un articolato sistema di poteri investigativi e di cooperazione internazionale che, se correttamente attivati, possono condurre all’individuazione dei responsabili e, in determinati casi, anche al recupero delle somme sottratte.
Comprendere come la Procura possa concretamente attivare tali strumenti è fondamentale, sia per le persone offese sia per gli operatori del diritto che le assistono.
L’avvio del procedimento penale e il ruolo centrale della denuncia
Ogni intervento della Procura presuppone l’esistenza di una notizia di reato. Questa nasce, nella prassi, dalla presentazione di una denuncia o di una querela da parte della vittima. La denuncia viene ricevuta e iscritta nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura penale, momento dal quale il Pubblico Ministero assume formalmente la direzione delle indagini, secondo quanto previsto dall’art. 358 c.p.p.
È in questa fase iniziale che si gioca una parte decisiva dell’intera vicenda. Una denuncia dettagliata, corredata da documentazione tecnica e cronologica, consente alla Procura di comprendere immediatamente la struttura della truffa, i canali utilizzati, i wallet coinvolti, le piattaforme di scambio e gli eventuali passaggi verso il sistema bancario tradizionale. Senza questi elementi, l’azione investigativa rischia di essere frammentaria e meno incisiva.
Le prime attività investigative e l’acquisizione delle prove
Una volta iscritto il procedimento, il Pubblico Ministero delega la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 370 c.p.p., per lo svolgimento delle attività tecniche necessarie. Nelle indagini in materia di criptovalute, tali attività riguardano in primo luogo la ricostruzione dei flussi digitali e l’individuazione dei punti di contatto tra blockchain e mondo “reale”.
Quando i soggetti o gli operatori coinvolti hanno sede in Italia, la Procura può disporre direttamente acquisizioni documentali, ordini di esibizione, perquisizioni e sequestri. In particolare, il sequestro può assumere una duplice funzione: probatoria, quando serve a cristallizzare elementi utili all’accertamento del fatto, oppure preventiva, quando è finalizzato a impedire la dispersione del profitto del reato e a preparare la futura confisca. In quest’ultimo caso, l’intervento avviene sulla base dell’art. 321 c.p.p. e richiede un provvedimento del giudice.
La tutela dell’urgenza e la conservazione dei dati informatici
Uno degli aspetti più critici nelle truffe in criptovalute è la volatilità dei dati informatici. Log di accesso, indirizzi IP, account collegati e informazioni di autenticazione possono essere cancellati o sovrascritti in tempi brevi. Per questo motivo, l’ordinamento consente alla Procura di attivare, anche in via d’urgenza, strumenti di conservazione dei dati digitali.
Sul piano internazionale, un ruolo fondamentale è svolto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 e ratificata dall’Italia con la Legge 18 marzo 2008, n. 48. Tale strumento consente alle autorità giudiziarie di richiedere la rapida conservazione dei dati informatici, evitando che le tracce digitali si disperdano prima dell’esecuzione formale delle richieste di assistenza giudiziaria.
Quando i dati o i fondi sono in un altro Stato dell’Unione europea
Se l’exchange, il fornitore di servizi di custodia o il soggetto destinatario delle indagini si trova in un altro Stato membro dell’Unione europea, la Procura non ricorre alla rogatoria tradizionale, ma utilizza strumenti più rapidi e standardizzati.
Per l’acquisizione delle prove, lo strumento principale è l’Ordine Europeo di Indagine Penale, previsto dalla Direttiva 2014/41/UE e attuato in Italia con il D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108. Il Pubblico Ministero emette un ordine motivato, indicando i fatti, il reato ipotizzato e gli atti richiesti. L’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione procede quindi all’acquisizione dei dati, nel rispetto del proprio ordinamento.
Quando invece l’obiettivo è il blocco delle disponibilità patrimoniali, entra in gioco il Regolamento (UE) 2018/1805, applicabile dal 19 dicembre 2020, che disciplina il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. In questo caso, un sequestro disposto dall’autorità giudiziaria italiana può essere eseguito direttamente in un altro Stato membro, secondo il principio del mutuo riconoscimento, con tempi significativamente più rapidi rispetto al passato.
Le indagini extra-UE e la rogatoria internazionale
Se i soggetti o gli operatori coinvolti sono situati fuori dall’Unione europea, la Procura deve attivare la rogatoria internazionale, disciplinata dal Libro XI del codice di procedura penale, con riferimento agli artt. 696 e seguenti e, in particolare, all’art. 727 c.p.p. per la trasmissione delle richieste alle autorità straniere.
La rogatoria è un atto complesso, che richiede una motivazione dettagliata e l’indicazione delle norme incriminatrici applicabili. La sua efficacia dipende in larga misura dallo Stato richiesto e dalla presenza di trattati internazionali applicabili. In materia di aggressione ai proventi illeciti, assumono rilievo le convenzioni internazionali sul riciclaggio, sul sequestro e sulla confisca dei proventi di reato, che costituiscono la base giuridica per chiedere all’estero il blocco e l’ablazione delle somme.
Il possibile esito: sequestro, confisca e restituzione
L’obiettivo finale dell’azione della Procura non è soltanto l’accertamento della responsabilità penale, ma anche l’aggressione del profitto del reato. Il sequestro e la successiva confisca rappresentano gli strumenti attraverso i quali le criptovalute o il loro controvalore possono essere sottratti alla disponibilità degli autori del reato.
La restituzione alla persona offesa non è automatica e dipende dall’esito del procedimento, dalla natura dei beni sequestrati e dalla posizione di eventuali terzi. Tuttavia, solo attraverso l’attivazione tempestiva e corretta delle procedure penali è possibile creare le condizioni concrete per un recupero, anche parziale, delle somme perdute.
Perché una denuncia ben strutturata fa la differenza
In materia di criptovalute, la Procura può intervenire in modo efficace solo se posta nelle condizioni di farlo. Una denuncia generica o priva di elementi tecnici riduce drasticamente le possibilità di successo. Al contrario, un atto che descriva con precisione i fatti, i wallet, le transazioni, le piattaforme utilizzate e i flussi finanziari consente all’autorità giudiziaria di attivare immediatamente gli strumenti nazionali e internazionali previsti dall’ordinamento.
È in questo spazio, tra tecnica e diritto, che si colloca il ruolo dell’assistenza legale specializzata: tradurre l’esperienza della vittima in un quadro giuridico e probatorio idoneo a rendere realmente operativi i poteri della Procura.
Link Utili:
Direttiva 2014/41/UE – Ordine Europeo di Indagine Penale
Codice di procedura penale – Normattiva
Art. 321 c.p.p. – Sequestro preventivo
Art. 727 c.p.p. – Rogatorie internazionali











2 Comments
Ho perso molti soldi inviando soldi a falsi exchanges. Le banche hanno qualche responsabilita’?
In linea generale, le banche non rispondono automaticamente delle somme perse a seguito di trasferimenti effettuati verso falsi exchange o piattaforme fraudolente, soprattutto quando le operazioni siano state autorizzate dal cliente mediante bonifico o altri strumenti di pagamento. Tuttavia, in alcuni casi specifici può profilarsi una responsabilità dell’istituto di credito, che va valutata con estrema attenzione caso per caso.
Il principio di partenza è che la banca è tenuta ad adempiere agli obblighi di diligenza professionale qualificata previsti dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile, nonché agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale. Inoltre, in forza della normativa antiriciclaggio e della disciplina sui servizi di pagamento, la banca deve adottare presidi idonei a individuare operazioni anomale o manifestamente incoerenti rispetto al profilo del cliente.
Detto ciò, la giurisprudenza è costante nel ritenere che non possa gravare sulla banca un obbligo generalizzato di controllo sulla convenienza economica o sulla liceità sostanziale dell’investimento scelto dal cliente. In altri termini, la banca non è tenuta a verificare se un exchange sia autentico o meno, né a sindacare le scelte di investimento consapevolmente effettuate dal correntista.
La responsabilità dell’istituto può invece essere ipotizzata solo in presenza di circostanze ulteriori, quali, a titolo esemplificativo, una sequenza di operazioni di importo rilevante, ravvicinate nel tempo e del tutto incongrue rispetto allo storico del cliente; l’esecuzione di bonifici verso soggetti esteri o conti segnalati come a rischio senza alcuna interlocuzione informativa; l’omessa attivazione di presidi di alert interni in presenza di indici oggettivi di possibile frode; oppure la violazione di obblighi informativi specifici laddove la banca abbia avuto un ruolo attivo o di intermediazione nell’operazione.
Va inoltre distinto il caso, più grave, in cui il pagamento sia avvenuto a seguito di accesso abusivo, phishing o manipolazione del sistema di autenticazione, ipotesi nelle quali la responsabilità della banca può emergere con maggiore evidenza, specie se risulta un deficit nei sistemi di sicurezza o nell’autenticazione forte del cliente. Diversamente, quando il cliente abbia disposto personalmente i bonifici, pur indotto in errore da terzi, l’orientamento prevalente tende a escludere una responsabilità automatica dell’istituto.
In conclusione, una responsabilità delle banche non è esclusa in astratto, ma non è mai presunta. Essa richiede una verifica rigorosa del comportamento concreto dell’istituto, delle modalità operative, del profilo del cliente, della tipologia e reiterazione delle operazioni e del rispetto degli obblighi di vigilanza e segnalazione. Senza tali elementi, un’azione nei confronti della banca rischia di essere giuridicamente debole.