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Il crescente sviluppo del settore fintech e l’esplosione delle operazioni in criptovalute hanno determinato un aumento significativo dei rischi di frodi finanziarie, truffe digitali, schemi piramidali e condotte elusive della normativa antiriciclaggio. In tale contesto assume un ruolo centrale la figura del whistleblower, ossia del soggetto che, venuto a conoscenza di illeciti nell’ambito della propria attività lavorativa o professionale, decide di segnalarli alle autorità competenti.
L’ordinamento italiano, anche in recepimento della normativa europea, ha progressivamente rafforzato gli strumenti di tutela a favore dei segnalanti, prevedendo specifiche garanzie contro ritorsioni, discriminazioni e responsabilità indirette.
Il quadro normativo del whistleblowing in Italia: dalla Legge n. 179/2017 al D.Lgs. n. 24/2023
La disciplina del whistleblowing in Italia ha trovato una prima organica regolamentazione con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale ha introdotto rilevanti tutele per i dipendenti pubblici e privati che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
In particolare, la Legge n. 179/2017 ha inciso sull’art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rafforzando la protezione dell’identità del segnalante e vietando qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta.
Tale impianto normativo è stato successivamente superato e integrato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che oggi costituisce la fonte primaria in materia di whistleblowing sia nel settore pubblico sia in quello privato.
Il decreto disciplina in modo dettagliato i canali di segnalazione interna ed esterna, le condizioni di accesso alla protezione, nonché le misure di sostegno e tutela del segnalante, estendendo l’ambito oggettivo anche alle violazioni in materia finanziaria, servizi di pagamento, prevenzione del riciclaggio e utilizzo di cripto-attività.
Whistleblowing e settore fintech: applicazione alle frodi finanziarie e alle criptovalute
Nel settore fintech, la segnalazione di illeciti assume una rilevanza strategica, considerata la complessità tecnica delle operazioni e la frequente opacità delle strutture societarie coinvolte.
Rientrano pienamente nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 24/2023 le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, abusivismo, raccolta illecita del risparmio, manipolazione del mercato, nonché le condotte riconducibili a truffe in criptovalute, token fraudolenti, piattaforme di scambio non autorizzate e schemi Ponzi mascherati da investimenti digitali.
Il segnalante può essere un dipendente, un collaboratore, un consulente, un fornitore o qualsiasi soggetto che, nell’ambito della propria attività professionale, venga a conoscenza di pratiche illecite rilevanti sotto il profilo penale, amministrativo o contabile.
I canali di segnalazione presso OAM, CONSOB e UIF
Nel sistema italiano, accanto ai canali interni previsti all’interno delle organizzazioni, rivestono particolare importanza i canali di segnalazione esterna presso le autorità di vigilanza.
L’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, OAM, rappresenta un punto di riferimento essenziale per le segnalazioni relative ad abusivismo finanziario, utilizzo illecito di prestanome, esercizio non autorizzato di servizi di pagamento e attività irregolari connesse alle criptovalute.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, CONSOB, è competente per le segnalazioni riguardanti offerte al pubblico di prodotti finanziari abusivi, piattaforme di investimento non autorizzate, manipolazioni informative e violazioni del Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, UIF, istituita presso la Banca d’Italia, riceve e analizza segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, incluse quelle relative a transazioni in criptovalute potenzialmente riconducibili a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
La protezione legale del whistleblower e il divieto di ritorsioni
Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede un articolato sistema di tutele a favore del segnalante. È espressamente vietata qualsiasi forma di ritorsione, comprese il licenziamento, la sospensione, il demansionamento, il mancato rinnovo di contratti, le valutazioni negative o qualsiasi trattamento discriminatorio collegato alla segnalazione effettuata.
La normativa stabilisce un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del datore di lavoro o dell’ente l’obbligo di dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante siano estranee alla segnalazione.
È altresì garantita la riservatezza dell’identità del whistleblower, che non può essere rivelata senza il suo consenso, fatti salvi i casi strettamente necessari nell’ambito di procedimenti penali, nel rispetto delle garanzie difensive previste dall’ordinamento.
Come identificare e segnalare una truffa in criptovalute
La segnalazione efficace di una truffa in ambito crypto richiede la raccolta accurata di elementi documentali e tecnici, quali transazioni su blockchain, indirizzi wallet, comunicazioni commerciali ingannevoli e flussi finanziari anomali.
Il whistleblower deve agire in buona fede, sulla base di fondati motivi di ritenere veritieri i fatti segnalati, come richiesto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023. L’eventuale erroneità della segnalazione non comporta responsabilità, purché non vi sia dolo o colpa grave.
La segnalazione può affiancarsi, nei casi più gravi, alla presentazione di una denuncia o querela presso l’Autorità Giudiziaria, soprattutto quando emergano ipotesi di reato quali la truffa ex art. 640 cod. pen., l’abusiva attività finanziaria ex art. 166 TUF o il riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen.
Diritti e doveri del segnalante
Il whistleblower ha diritto alla protezione, alla riservatezza e al supporto previsto dalla legge, ma è tenuto ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, proporzionalità e veridicità delle informazioni trasmesse.
Non rientrano nella tutela le segnalazioni manifestamente infondate, diffamatorie o effettuate con finalità emulative o ritorsive. In tali ipotesi, l’ordinamento prevede la possibilità di sanzioni e di responsabilità civile o penale a carico del segnalante.
Conclusioni
Nel contesto delle frodi finanziarie e delle truffe in criptovalute, il whistleblowing rappresenta oggi uno strumento fondamentale di prevenzione e repressione degli illeciti. Il legislatore italiano, attraverso il D.Lgs. n. 24/2023, ha inteso creare un sistema di tutela avanzato e coerente con gli standard europei, capace di incoraggiare le segnalazioni e di proteggere chi agisce nell’interesse della legalità e della trasparenza dei mercati.
Una corretta informazione sui diritti e sugli strumenti di protezione disponibili costituisce il primo passo per garantire segnalazioni efficaci e giuridicamente tutelate.
Approfondimenti:
Decreto Legislativo n. 24/2023 – testi e Gazzetta Ufficiale
Il testo ufficiale del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni normative in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing), con entrata in vigore dal 30 marzo 2023
Pagina CONSOB dedicata al whistleblowing e alle segnalazioni di illeciti
La sezione del sito ufficiale di CONSOB che illustra la procedura per la presentazione di segnalazioni relative a violazioni potenziali o effettive delle norme del Testo Unico della Finanza e di altri illeciti in ambito finanziario.










