Compenso del delegato alle vendite e del custode giudiziario
Compenso del delegato alle vendite e del custode
Due incarichi, due decreti, due criteri di calcolo che non hanno nulla in comune: il professionista delegato alle operazioni di vendita è retribuito a fasi, con importi fissi per scaglione di prezzo, mentre il custode giudiziario è retribuito a percentuale, con aliquote decrescenti calcolate per scaglioni sul valore di aggiudicazione di ciascun lotto. Chi riveste entrambi gli incarichi — ipotesi ordinaria nella prassi di molti tribunali — ha diritto a entrambi i compensi, che vanno però chiesti e liquidati separatamente. Questo strumento li calcola, lotto per lotto, applicando aumenti, riduzioni, rimborso forfettario e il tetto massimo di legge. Nulla di quanto scrive viene inviato allo Studio.
La liquidazione spetta al giudice
Il prospetto serve a costruire l’istanza e a verificare il decreto di liquidazione, non a sostituirli. Quando l’importo liquidato si discosta dai criteri del decreto, la strada è l’opposizione agli atti esecutivi, che ha termini brevi: conviene esaminare il provvedimento subito.
Lo strumento ha finalità informativa: applica ai dati dichiarati i criteri dei due regolamenti ministeriali. Il compenso è liquidato dal giudice dell’esecuzione, che dispone di margini di apprezzamento e al quale molti tribunali affiancano criteri interni più analitici; il risultato è dunque una proiezione, non l’importo che sarà riconosciuto. Non costituisce parere legale.
