Patrocinio a spese dello Stato: ho i requisiti?
Ho i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato?
Quello che tutti chiamano gratuito patrocinio si chiama in realtà patrocinio a spese dello Stato, ed è il diritto di essere difesi a carico dell’erario quando il reddito non supera una certa soglia. La soglia però non è sempre la stessa e il reddito da confrontare non è sempre il suo: nel penale il limite si eleva per ogni familiare convivente, mentre nel civile no; i redditi esenti o tassati alla fonte vanno comunque sommati; e se la controparte è una persona che vive con lei — una separazione, un divorzio, una causa contro un familiare — si considera il solo reddito personale. Questo strumento applica ciascuna di queste regole al suo caso e le mostra il calcolo. Nulla di quanto scrive viene inviato allo Studio: tutto resta nel suo dispositivo.
La domanda si presenta prima, non dopo
L’ammissione copre le spese a partire dal momento in cui è chiesta: presentarla a processo iniziato lascia scoperta l’attività già svolta. Può portare al colloquio la scheda che ha appena stampato, insieme all’ultima dichiarazione dei redditi e allo stato di famiglia.
Lo strumento ha finalità informativa: confronta i dati che lei dichiara con i limiti di reddito previsti dal testo unico delle spese di giustizia e ne espone il calcolo. Non è una domanda di ammissione e non equivale all’ammissione, che è decisa dal Consiglio dell’ordine degli avvocati o dal magistrato, i quali verificano anche i presupposti che nessun calcolo può accertare. Non costituisce parere legale.
