Atto di pignoramento e misure protettive nelle procedure di sovraindebitamento

Misure protettive nelle procedure di sovraindebitamento: quando si bloccano pignoramenti ed esecuzioni e fino a quando

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Chi accede a una procedura di sovraindebitamento per liberarsi dei debiti si pone quasi sempre la stessa domanda: da quando i creditori sono obbligati a fermarsi.

La risposta non è unica. Nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza la protezione del patrimonio non è mai automatica per il solo deposito della domanda, va espressamente chiesta al giudice e produce effetti diversi a seconda della procedura prescelta. Chi confida in un blocco immediato e generalizzato delle esecuzioni rischia di vedersi aggiudicare l'immobile mentre il piano è ancora al vaglio del tribunale.

Una precisazione necessaria: esdebitazione e misure protettive non sono la stessa cosa

Nel linguaggio corrente si parla comunemente di “procedure esdebitative”, ma la formula è imprecisa e conviene chiarirla subito, perché da essa dipende la corretta comprensione di tutto il resto. L'esdebitazione, disciplinata dagli articoli 278 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), è l'effetto finale: la liberazione dai debiti residui. Le misure protettive, invece, operano prima, e cioè all'interno delle procedure che a quell'effetto conducono, vale a dire la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII).

La distinzione non è terminologica. Nell'esdebitazione in senso proprio non vi è nulla da proteggere, perché o la procedura si è già conclusa, o — nel caso del debitore incapiente di cui all'art. 283 CCII — non esiste un patrimonio da preservare. Chi cerca uno scudo contro il pignoramento deve dunque guardare alla procedura di accesso, non all'esdebitazione.

Che cosa sono le misure protettive nel Codice della crisi

L'art. 2, comma 1, lettera p), CCII definisce le misure protettive come le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. Il tratto essenziale sta in quel “richieste dal debitore”: il Codice non conosce, nelle procedure di sovraindebitamento, un blocco automatico delle azioni esecutive collegato al mero deposito del ricorso. La protezione presuppone una istanza e un provvedimento del giudice che la accolga.

Il regime generale è dettato dagli artt. 54 e 55 CCII, collocati a chiusura del titolo III sul procedimento unitario, mentre l'art. 8 CCII fissa in dodici mesi, anche non continuativi e comprensivi di proroghe e rinnovi, la durata complessiva massima della protezione fino all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi o all'apertura della procedura di insolvenza. A queste disposizioni l'art. 65, comma 2, CCII rinvia per quanto non diversamente previsto in materia di sovraindebitamento: un rinvio, dunque, sussidiario e cedevole, destinato a operare solo in assenza di disciplina speciale. Ed è proprio la disciplina speciale a governare la materia che qui interessa.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore: l'art. 70, comma 4, CCII

Per il consumatore sovraindebitato la norma di riferimento è l'art. 70, comma 4, CCII, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto correttivo ter, in vigore dal 28 settembre 2024.

Il contenuto della protezione

La disposizione consente al giudice, con il medesimo decreto con cui dispone la pubblicazione della proposta e del piano, e sempre su istanza del debitore, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con lo stesso decreto il giudice può inoltre inibire il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non preventivamente autorizzati.

Si tratta di provvedimenti discrezionali: la norma stabilisce che il giudice “può” disporli, non che debba farlo. Ne consegue un dato operativo di rilievo, spesso trascurato: l'istanza va motivata in concreto, indicando quali procedimenti esecutivi pendono, in quale stato si trovano e per quale ragione la loro prosecuzione comprometterebbe la fattibilità del piano. Un'istanza generica, priva dell'indicazione dei numeri di ruolo delle esecuzioni e delle date delle udienze o delle vendite già fissate, offre al giudice ben poco su cui fondare la valutazione.

Nulla di protetto prima del decreto di apertura

Il punto più delicato è temporale. Le misure protettive sono adottate con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 70, ossia con il provvedimento che dispone la pubblicazione della proposta: nell'intervallo tra il deposito del ricorso e l'emissione di quel decreto il patrimonio del debitore resta scoperto. Nel sovraindebitamento non è prevista una domanda con riserva accompagnata da protezione anticipata, quale quella contemplata in via generale dall'art. 54 CCII per gli strumenti di regolazione della crisi d'impresa.

La conseguenza pratica è immediata: se è già fissata un'udienza di vendita, il tempo che intercorre tra il deposito e il decreto può risultare fatale. La preparazione del ricorso e della relazione dell'OCC va quindi calibrata sul calendario delle procedure esecutive pendenti, non soltanto sulle esigenze istruttorie interne.

La durata

Le misure disposte ai sensi dell'art. 70, comma 4, operano, secondo il tenore letterale della norma, fino alla conclusione del procedimento. Su questa base si è affermata la lettura secondo cui la disposizione detta una disciplina speciale, prevalente su quella generale degli artt. 54 e 55 CCII, con la conseguenza che l'adozione delle misure non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori né la fissazione di un termine finale di durata, essendo questa stabilita direttamente dalla legge. Va segnalato, per correttezza, che la questione della compatibilità con il limite dei dodici mesi previsto dall'art. 8 CCII presenta tuttora margini di incertezza applicativa.

In caso di diniego dell'omologazione, l'art. 70, comma 10, CCII impone al giudice di dichiarare l'inefficacia delle misure protettive accordate. Il provvedimento che decide sull'omologazione assume la forma della sentenza ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII ed è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII.

La revoca per atti in frode

L'art. 70, comma 5, CCII prevede che le misure protettive siano revocabili su istanza dei creditori o anche d'ufficio in caso di atti in frode; salvo che l'istanza di revoca sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto. La protezione, in altri termini, non è un risultato acquisito una volta per tutte: presuppone una condotta trasparente per l'intera durata della procedura.

Il concordato minore: l'art. 78, comma 2, lettera d), CCII

Per il debitore non consumatore — l'imprenditore minore, il professionista, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative e gli altri soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale — lo strumento è il concordato minore, e la norma sulle misure protettive è l'art. 78, comma 2, lettera d), CCII.

Anche qui il presupposto è l'istanza del debitore, e anche qui il provvedimento interviene con il decreto di apertura. Il contenuto della protezione è però più articolato: fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, non possono essere acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Quest'ultimo effetto merita attenzione, perché costituisce lo scudo più efficace contro l'iniziativa di un creditore che intenda far dichiarare la liquidazione controllata del debitore. Va inoltre considerato che, quando è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti, l'art. 78, comma 2-bis, lettera a), CCII prevede la nomina di un commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC. Si tratta di un profilo che incide sui costi della procedura, dei quali occorre tenere conto già in sede di predisposizione del piano, poiché la loro sostenibilità concorre a fondare il giudizio di fattibilità.

La liquidazione controllata: la protezione discende dalla sentenza di apertura

Nella liquidazione controllata del sovraindebitato il meccanismo è diverso, e per il debitore più favorevole sul piano dell'automatismo. L'art. 270, comma 5, CCII richiama espressamente, tra le altre, le disposizioni degli artt. 150 e 151 CCII. Ne discende che, dalla data della sentenza che dichiara aperta la procedura e salvo diversa disposizione di legge, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio compreso nella liquidazione, e devono far valere le proprie ragioni esclusivamente nel concorso, mediante domanda di ammissione al passivo.

Qui, dunque, l'effetto protettivo non consegue a un'istanza di parte ma discende direttamente dall'apertura della procedura. Resta però il medesimo problema temporale già segnalato: nell'intervallo tra il deposito della domanda e la pronuncia della sentenza il patrimonio non è protetto, e l'art. 271 CCII, che disciplina il concorso di procedure, consente al debitore raggiunto da una domanda di liquidazione controllata proposta da un creditore di chiedere un termine per presentare domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi, senza che a tale termine si accompagni alcuna misura protettiva.

Il debitore incapiente e l'assenza di protezione preventiva

L'esdebitazione del debitore incapiente prevista dall'art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere la liberazione dai debiti per una sola volta, salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto qualora sopravvengano utilità rilevanti. Trattandosi per definizione di soggetto privo di patrimonio aggredibile, l'istituto non contempla misure protettive: non vi è nulla da sottrarre all'azione esecutiva, e la protezione si risolve, a valle, nell'effetto liberatorio.

Va inoltre ricordato che l'art. 282 CCII prevede, per la persona fisica, l'esdebitazione di diritto all'esito della liquidazione controllata, alle condizioni ivi stabilite. Anche in questo caso l'effetto è finale e non protettivo.

Che cosa accade concretamente al pignoramento già pendente

Il provvedimento che dispone le misure protettive non produce da sé la cancellazione del pignoramento né l'estinzione della procedura esecutiva. Occorre che esso sia portato a conoscenza del giudice dell'esecuzione, mediante deposito nel relativo fascicolo con contestuale istanza, affinché questi dichiari l'improcedibilità temporanea dell'esecuzione. È un passaggio meramente esecutivo e privo di margini valutativi, ma è un passaggio necessario: la protezione ottenuta davanti al giudice del sovraindebitamento non si comunica automaticamente al procedimento espropriativo, che continua a seguire il proprio calendario finché qualcuno non lo arresta.

Ove il piano preveda la conservazione del bene ipotecato e la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo, la sospensione della vendita costituisce spesso il presupposto stesso della fattibilità del piano, e va perciò chiesta e documentata con particolare cura. Analogo discorso vale per le trattenute in corso sullo stipendio o sulla pensione, la cui sospensione può essere richiesta quale misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio, sebbene la sorte dei finanziamenti contro cessione del quinto costituisca tuttora una questione applicativa aperta, risolta in modo non uniforme dai diversi uffici giudiziari.

Gli errori che compromettono la protezione

Il primo errore è attendere. La protezione non retroagisce e non copre il periodo anteriore al decreto: chi si rivolge a un professionista quando la vendita è già fissata dispone di un margine di manovra assai ridotto.

Il secondo è omettere l'istanza. Salvo che nella liquidazione controllata, dove l'effetto discende dalla sentenza, le misure protettive non sono disposte d'ufficio; un ricorso che non le richieda espressamente non le ottiene.

Il terzo è compiere atti dispositivi in pendenza di procedura. Vendite, costituzioni di garanzie, pagamenti preferenziali a singoli creditori o accettazioni di eredità espongono alla revoca delle misure ai sensi dell'art. 70, comma 5, CCII e, nei casi più gravi, alla revoca dell'ammissione.

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Riferimenti normativi: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), artt. 2, 8, 54, 55, 65, 70, 78, 150, 151, 270, 271, 282 e 283, nel testo vigente a seguito del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Testo consultabile su Normattiva.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. La disciplina del sovraindebitamento è stata oggetto di ripetuti interventi correttivi e alcune delle questioni applicative qui richiamate risultano tuttora prive di una soluzione consolidata: ogni valutazione va condotta sul caso concreto.

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