Vittime di reati violenti: quando spetta il risarcimento?
Approfondimento dell'articolo 11 della Legge 122/2016 La Legge 7 luglio 2016, n. 122, ha introdotto nel nostro ordinamento un importante strumento di tutela per le vittime di reati intenzionali violenti.
Vittime di reati intenzionali violenti
La legge 7 luglio 2016, n. 122 riconosce alla vittima di un reato intenzionale violento il diritto a un indennizzo a carico dello Stato. È una tutela reale, ma opera entro confini precisi, che è bene conoscere prima di presentare la domanda: il beneficio non copre qualunque reato grave, non equivale al risarcimento del danno e si perde con il decorso di un termine breve.
Il primo: si tratta di un indennizzo dello Stato, non di un risarcimento, e non copre l’intero danno subito. Il secondo: l’art. 11 non contiene un elenco di reati, ma una clausola generale, con alcune esclusioni espresse. Il terzo: sono ammessi soltanto i reati dolosi; l’omicidio colposo è fuori dall’ambito di applicazione.
1Che cosa prevede realmente l’art. 11
La disposizione riconosce il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, nonché del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’art. 603-bis del codice penale. Restano esclusi i reati di percosse (art. 581 c.p.) e di lesione personale (art. 582 c.p.), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 del codice penale.
La tecnica normativa è dunque quella della clausola generale accompagnata da esclusioni tassative. Non esiste una lista da consultare: per stabilire se una fattispecie rientri nella tutela occorre verificare la compresenza di due requisiti, il dolo e la violenza alla persona.
Affermare che l’art. 11 contenga un elenco non esaustivo, estensibile in via analogica a reati «con caratteristiche analoghe», è scorretto e porta la vittima a coltivare un’aspettativa infondata. La domanda è sottoposta a un termine di decadenza breve: impostarla su un presupposto errato significa, di regola, perdere definitivamente il beneficio.
2Che cosa resta fuori
L’omicidio colposo non rientra nella previsione, perché manca il dolo: chi ha perso un congiunto in un sinistro stradale o in un infortunio sul lavoro non può accedere a questo fondo e deve percorrere le vie ordinarie del risarcimento, eventualmente assicurativo.
Restano fuori anche le percosse e le lesioni personali non aggravate ai sensi dell’art. 583 c.p. Per altre figure — si pensi agli atti persecutori o al sequestro di persona — l’inclusione non è automatica: dipende dalla ricorrenza, nel caso concreto, della violenza alla persona come elemento della condotta accertata. La valutazione va condotta sul capo di imputazione e sulla sentenza, non su una classificazione astratta del titolo di reato.
3Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa
La differenza è strutturale e condiziona l’intera strategia difensiva.
| Profilo | Risarcimento dall’autore del reato | Indennizzo dello Stato |
|---|---|---|
| Fonte | Responsabilità civile dell’autore del fatto | Legge 122/2016, a carico del Fondo statale |
| Misura | Integrale, commisurata al danno effettivamente subito | Forfettaria, negli importi fissati con decreto ministeriale |
| Presupposto | Accertamento della responsabilità | Carattere sussidiario: di regola occorre avere già tentato senza esito il recupero dall’autore |
| Funzione | Riparare per intero la perdita | Garantire un sostegno quando l’autore è ignoto o insolvente |
L’indennizzo non sostituisce dunque l’azione civile contro il responsabile: la presuppone, e interviene quando quella via si è rivelata inutile.
4Le condizioni di accesso
L’art. 12 subordina il diritto a una serie di condizioni, che vanno verificate tutte prima di presentare la domanda.
- 1Azione esecutiva infruttuosa. Il richiedente deve avere esperito senza esito l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento, salve le ipotesi in cui l’autore sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- 2Assenza di concorso. La vittima non deve avere concorso, neppure colposamente, alla commissione del reato o di reati connessi.
- 3Assenza di determinate condanne. Il richiedente non deve essere stato condannato in via definitiva per le fattispecie indicate dalla norma.
- 4Divieto di duplicazione. La vittima non deve avere già percepito, da soggetti pubblici o privati, somme di importo pari o superiore a quello spettante.
Le condizioni vanno lette nel testo vigente della disposizione, più volte modificata dopo il 2016. La verifica preventiva è essenziale: l’assenza di uno solo dei requisiti comporta il rigetto della domanda.
5La domanda: a chi si presenta e in quanto tempo
La domanda si presenta al Prefetto della provincia di residenza del richiedente, corredata della sentenza di condanna o del provvedimento che ha definito il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato, della documentazione relativa all’azione esecutiva esperita, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull’assenza delle cause ostative e della documentazione medica delle lesioni riportate.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato, dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza penale. È un termine breve, che decorre da un evento non sempre percepito dalla vittima come rilevante: la scadenza va calcolata subito e per iscritto.
6Quanto spetta
Gli importi sono determinati in misura fissa dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18.
| Fattispecie | Importo |
|---|---|
| Omicidio | 50.000 euro |
| Omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva | 60.000 euro, esclusivamente in favore dei figli della vittima |
| Violenza sessuale, salva l’ipotesi di minore gravità | 25.000 euro |
| Lesioni personali gravissime e deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso | 25.000 euro |
| Altri reati rientranti nell’ambito di applicazione | Rifusione delle sole spese mediche e assistenziali documentate |
Agli importi indicati si aggiunge, nelle ipotesi che li prevedono, la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate. Trattandosi di importi soggetti ad aggiornamento, è opportuno verificarne la misura vigente al momento della domanda.
7Il quadro europeo
La disciplina italiana attua la direttiva 2004/80/CE. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che l’obbligo di istituire un sistema di indennizzo riguarda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro, e non soltanto le situazioni transfrontaliere, e che l’indennizzo forfettario, pur potendo essere determinato in misura predeterminata per ragioni di sostenibilità del sistema, deve risultare equo e adeguato rispetto alla gravità delle conseguenze subite dalla vittima.
La direttiva 2004/80/CE impone a ciascuno Stato membro di istituire un sistema di indennizzo in favore di tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio; l’indennizzo forfettario deve essere equo e adeguato rispetto alla gravità delle conseguenze del reato.
Sintesi del principio — Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 16 luglio 2020, causa C-129/19, Presidenza del Consiglio dei Ministri c. B.V.8Perché conviene un esame tecnico preventivo
La procedura ha una struttura che non tollera improvvisazione. Occorre stabilire se il fatto accertato integri un reato doloso commesso con violenza alla persona; verificare la sussistenza di tutte le condizioni dell’art. 12; individuare con esattezza il momento da cui decorre il termine di sessanta giorni; documentare l’infruttuosità dell’azione esecutiva; e coordinare la domanda con l’eventuale azione civile ancora pendente contro l’autore del reato.
Sono valutazioni da compiere sugli atti del procedimento penale. Un esame preliminare della documentazione consente di stabilire, prima di ogni altro passo, se il presupposto sostanziale esista e se il termine sia ancora aperto.
→Un esame preliminare del suo caso
Se ritiene di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 122/2016, può contattare lo Studio attraverso il modulo contatti. La verifica dei presupposti e del termine va compiuta sulla documentazione del procedimento penale.
Studio Legale Giammatteo — Venafro (IS)



Discussione
Un commento
giuseppe giordano
avv.giammatteo Risposta dello Studio
andrebbe vista la richiesta che le hanno fatto. Normalmente si tratta di Scam ma sono a diretta conoscenza anche di transazioni andate a buon fine. Il consiglio è quello di essere attento e cauto.