Chi eredita quando non c'è testamento: le quote di legge spiegate con esempi

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Le quote della successione legittima caso per caso, il meccanismo della rappresentazione quando un figlio è premorto o rinuncia, la posizione del coniuge separato, del divorziato e del convivente, e le quote di riserva quando un testamento esiste.

Quando una persona muore senza avere fatto testamento, chi eredita e in quale misura non dipende dagli accordi presi in famiglia né dalle intenzioni che il defunto aveva espresso a voce: lo stabilisce la legge, con frazioni determinate che variano soltanto in funzione di chi è rimasto. È una materia nella quale le convinzioni diffuse sono quasi sempre sbagliate, e l'errore si scopre tardi, quando la divisione è già stata impostata su presupposti che non reggono. Questo approfondimento espone le quote della successione legittima caso per caso, spiega che cosa accade quando un figlio è premorto o rinuncia, distingue la posizione del coniuge separato da quella del divorziato e del convivente, e chiarisce in che cosa il quadro cambia se un testamento esiste.

1Due domande che vanno tenute distinte

Chi si rivolge a un avvocato dopo un lutto pone quasi sempre una sola domanda: «quanto mi spetta?». In realtà le domande sono due, e la risposta alla prima non serve a nulla se si confonde con la seconda.

La prima riguarda la successione legittima: in mancanza di testamento, la legge individua gli eredi e assegna a ciascuno una frazione dell'eredità. La seconda riguarda la successione necessaria: quando un testamento esiste, il problema non è più chi eredita, perché lo ha deciso il testatore, ma stabilire quanta parte del patrimonio egli poteva effettivamente destinare a chi voleva. Una quota è infatti riservata per legge a determinati familiari — i cosiddetti legittimari — e il testamento che la intacchi non è nullo, ma è aggredibile.

Il punto

Senza testamento si applicano le quote di legge. Con testamento si verifica il rispetto delle quote di riserva. Se il testamento dispone solo di una parte del patrimonio, le due discipline convivono: sulla parte non disposta si apre la successione legittima, mentre sull'intero si misura il rispetto della legittima.

2Chi eredita, e in quale ordine

La successione legittima è disciplinata dagli articoli 565 e seguenti del codice civile. I successibili sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza di chiunque, lo Stato.

La regola che governa tutto, e che nessuno si aspetta, è quella dell'esclusione per categorie. I figli e i loro discendenti escludono ogni altro parente: se il defunto lascia anche un solo figlio, i genitori non ereditano nulla, i fratelli non ereditano nulla, i nipoti collaterali non ereditano nulla, per quanto stretti fossero i rapporti e per quanto numerosi essi siano. Il coniuge fa eccezione, perché concorre con tutte le categorie, ma in misura decrescente man mano che i chiamati si avvicinano al defunto.

Quando manca ogni successibile entro il sesto grado, l'eredità è devoluta allo Stato: l'acquisto opera di diritto, senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinuncia, e lo Stato non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati (art. 586 c.c.).

3Le quote, caso per caso

La tabella che segue riporta le quote della successione legittima nelle situazioni che ricorrono con maggiore frequenza. Le frazioni sono quelle stabilite dal codice civile e non sono negoziabili in sede di divisione, salvo che tutti gli eredi si accordino diversamente con un atto che ha allora natura di trasferimento e non di semplice divisione.

Quote della successione legittima (articoli del codice civile)
Chi sopravviveQuoteNorma
Coniuge e un figlioMetà al coniuge, metà al figlioart. 581
Coniuge e due o più figliUn terzo al coniuge, due terzi ai figli in parti uguali fra loroart. 581
Solo figliL'intera eredità ai figli, in parti ugualiart. 566
Solo il coniugeL'intera eredità al coniuge, quando non vi sono figli, ascendenti né fratelliart. 583
Coniuge con ascendenti o fratelliDue terzi al coniuge; il terzo restante ripartito per capi fra ascendenti e fratelli, con la garanzia agli ascendenti di almeno un quarto dell'intera ereditàartt. 582 e 571
Solo i genitoriIn parti uguali fra loro, o l'intera eredità al genitore superstiteart. 568
Genitori e fratelliTutti per capi, ma ai genitori non può spettare meno della metàart. 571
Solo fratelli e sorelleIn parti uguali; gli unilaterali conseguono metà della quota dei germaniart. 570
Solo nonni o bisnonniMetà alla linea paterna e metà alla linea materna; se non sono di eguale grado, tutto al più vicino senza distinzione di lineaart. 569
Altri parentiAl parente più prossimo, senza distinzione di linea; non oltre il sesto gradoart. 572
Nessun successibileAllo Stato, di diritto e senza accettazioneart. 586

Due precisazioni sulla tabella. La prima riguarda i fratelli unilaterali, cioè quelli che hanno in comune con il defunto un solo genitore: la loro quota è sempre la metà di quella dei germani, e lo stesso rapporto vale nel concorso con i genitori. La seconda riguarda il minimo garantito agli ascendenti, che è la disposizione più trascurata dell'intera materia: quando essi concorrono con i fratelli il riparto avviene per capi, ma la loro quota non può mai scendere sotto la metà; e se concorre anche il coniuge, il minimo diventa un quarto dell'intera eredità, con la conseguenza che il classico caso del coniuge che concorre con due genitori e un fratello si risolve in due terzi al coniuge, un quarto ai genitori e un solo dodicesimo al fratello.

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Quote ereditarie: chi eredita e in che misura

Calcola in frazioni esatte chi eredita e quanto, con e senza testamento. Tiene conto di ciò che cambia davvero il risultato: i discendenti di un figlio premorto o che rinuncia, la metà spettante ai fratelli unilaterali, il minimo garantito a genitori e nonni, la posizione del coniuge separato e quella, ben diversa, del convivente. Se c'è un testamento calcola la quota disponibile e le quote riservate ai legittimari, che il testamento non può intaccare, e con i valori del patrimonio esprime ogni quota anche in denaro.

Calcola le quote

4I figli: tutti uguali, con una sola eccezione

I figli nati nel matrimonio, quelli nati fuori dal matrimonio e quelli adottivi hanno oggi la medesima posizione successoria e la medesima quota: la riforma della filiazione ha eliminato ogni distinzione, e il codice equipara espressamente gli adottivi ai figli anche in materia di quote riservate (art. 536, comma 2, c.c.).

L'eccezione riguarda l'adozione di persone maggiori di età, che è istituto diverso dall'adozione del minore e non crea un rapporto di filiazione pieno. In quel caso l'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione verso l'adottato, mentre i diritti dell'adottato nella successione dell'adottante restano regolati dalle norme generali sulle successioni (art. 304 c.c.). È una asimmetria che in concreto si traduce in esiti molto diversi da quelli che le parti avevano immaginato al momento dell'adozione.

5Il figlio premorto e il figlio che rinuncia: la rappresentazione

È la situazione che più spesso rovescia il calcolo fatto in famiglia. Se un figlio è morto prima del genitore lasciando a sua volta dei figli, la sua quota non si distribuisce fra i fratelli superstiti: passa per intero ai suoi discendenti, che la dividono al proprio interno. È il meccanismo della rappresentazione, che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente (art. 467 c.c.) e che opera, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle (art. 468 c.c.).

Il punto che sfugge quasi sempre è che la rappresentazione non riguarda soltanto la premorienza. La norma parla di chi «non può o non vuole» accettare: essa opera dunque anche in caso di rinuncia, di indegnità e di assenza. E il codice conferma la regola dal versante opposto, stabilendo che nelle successioni legittime la quota del rinunciante si accresce agli altri chiamati «salvo il diritto di rappresentazione» (art. 522 c.c.).

Attenzione

Chi rinuncia all'eredità del padre nella convinzione di avvantaggiare i fratelli ottiene spesso il risultato opposto: se ha figli, la quota va a loro. L'accrescimento a favore degli altri chiamati resta la regola residuale, applicabile solo quando il rinunciante non ha discendenti che vengano alla successione. I discendenti, peraltro, possono subentrare per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano (art. 468, comma 2, c.c.).

Un esempio rende evidente la differenza. Il defunto lascia il coniuge, un figlio vivente e un secondo figlio premorto che a sua volta ha lasciato tre figli. Le stirpi che vengono alla successione sono due, quindi si applica la regola del concorso del coniuge con più figli: un terzo al coniuge, due terzi da dividere fra le due stirpi. Al figlio vivente spetta un terzo dell'eredità; l'altro terzo si divide fra i tre nipoti, che conseguono un nono ciascuno. Se invece il figlio premorto non avesse lasciato discendenti, egli non verrebbe affatto alla successione: il figlio superstite resterebbe l'unico, e il coniuge salirebbe dalla quota di un terzo a quella della metà.

6Il coniuge, il separato, il divorziato e il convivente

Quattro situazioni che il linguaggio comune tende a confondere e che la legge tratta in modo radicalmente diverso.

Il coniuge separato

Il coniuge al quale la separazione non sia stata addebitata ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato: eredita per intero la quota che gli spetterebbe se la separazione non vi fosse stata (art. 585, comma 1, c.c.). Se invece la separazione gli è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, egli non è chiamato all'eredità e gli spetta soltanto un assegno vitalizio, e alla condizione che al momento dell'apertura della successione godesse degli alimenti a carico del defunto (art. 585, comma 2, che richiama l'art. 548, comma 2, c.c.). La differenza, quindi, non sta nella separazione in sé, ma nell'addebito, che deve risultare da una sentenza definitiva e non dalla semplice domanda proposta in giudizio.

Il divorziato

Il divorzio fa venir meno il vincolo coniugale e con esso ogni diritto successorio: l'ex coniuge non è erede e non è legittimario. Restano salve, alle condizioni di legge, le prestazioni di natura assistenziale previste dalla legge sul divorzio a favore dell'ex coniuge titolare di assegno, che sono cosa diversa dalla vocazione ereditaria.

L'unito civilmente

Alla parte dell'unione civile si applicano le disposizioni sulla successione legittima e sulla successione necessaria previste per il coniuge: l'equiparazione è disposta dall'art. 1, comma 21, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che richiama espressamente le norme del codice civile in materia.

Il convivente di fatto

Il convivente superstite non eredita. La legge non gli riconosce alcun diritto successorio, quale che sia stata la durata della convivenza e ancorché essa risulti registrata all'anagrafe: non è chiamato all'eredità e non è legittimario. Gli è riconosciuto il solo diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza di proprietà del defunto per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore, e comunque non oltre cinque anni; il termine è di almeno tre anni se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite (art. 1, comma 42, della legge n. 76/2016).

Conseguenza pratica

Per attribuire qualcosa al convivente occorre un testamento, e nei limiti della quota disponibile. In presenza di legittimari, una disposizione testamentaria che ecceda quella quota espone il convivente all'azione di riduzione dei familiari del defunto: è la ragione per cui, in queste situazioni, la pianificazione va fatta prima e non dopo.

La casa familiare

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540, comma 2, c.c.). Sono diritti che si aggiungono alla quota e non vi si comprendono.

Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, e il valore capitale di tali diritti deve essere detratto dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione fra tutti i coeredi secondo le quote di legge.

Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 27 febbraio 2013, n. 4847

La conseguenza pratica è rilevante e in genere ignorata: il valore di quei diritti riduce la massa da dividere, e quindi incide su quanto residua per tutti gli altri eredi.

7Se il testamento c'è: disponibile e quote di riserva

Il testatore non può disporre liberamente dell'intero patrimonio quando esistono legittimari, che sono soltanto tre categorie: il coniuge, i figli — e, in loro luogo, i discendenti — e gli ascendenti (art. 536 c.c.). I fratelli non sono legittimari, e nulla possono opporre a un testamento che li escluda del tutto.

Quote riservate e quota disponibile (articoli del codice civile)
LegittimariRiservaDisponibileNorma
Un figlio soloMetà al figlioMetàart. 537
Due o più figliDue terzi complessivi, divisi in parti ugualiUn terzoart. 537
Coniuge e un figlioUn terzo al coniuge, un terzo al figlioUn terzoart. 542
Coniuge e due o più figliUn quarto al coniuge, metà complessiva ai figliUn quartoart. 542
Solo il coniugeMetà al coniugeMetàart. 540
Coniuge e ascendentiMetà al coniuge, un quarto agli ascendentiUn quartoart. 544
Solo ascendentiUn terzo agli ascendentiDue terziart. 538
Nessun legittimarioNessunaL'intero patrimonioart. 536

Si osservi il confronto fra le due tabelle: le quote di riserva sono sempre inferiori alle quote della successione legittima, perché la legge riserva al legittimario un minimo intangibile, non la quota che gli spetterebbe in assenza di testamento. Il coniuge che, senza testamento, avrebbe ereditato metà del patrimonio in concorso con un figlio, con un testamento vede quel minimo scendere a un terzo.

8Le donazioni fatte in vita contano

La quota disponibile non si calcola sui soli beni lasciati. Per determinarne l'ammontare si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, se ne detraggono i debiti e vi si riuniscono fittiziamente i beni di cui egli abbia disposto a titolo di donazione, secondo il valore determinato dalle regole degli articoli da 747 a 750; è su questo asse che si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (art. 556 c.c.).

Da qui due conseguenze che ricorrono in quasi ogni controversia ereditaria. La prima è che il valore rilevante della donazione non è quello del giorno in cui fu fatta, ma quello che il bene aveva all'apertura della successione: l'immobile donato trent'anni prima entra nel calcolo per quello che vale oggi. La seconda è che rientrano nella riunione fittizia anche le donazioni indirette, come il pagamento da parte del genitore del prezzo di un immobile intestato al figlio, che sono le più frequenti e le più spesso dimenticate.

Da non confondere

La riunione fittizia dell'art. 556 serve a determinare la disponibile ed è operazione puramente contabile. Altra cosa è la collazione, che obbliga il coerede che abbia ricevuto donazioni a conferirle nella divisione con gli altri coeredi indicati dalla legge: ha presupposti, soggetti e modalità propri, e conduce a un risultato pratico che può discostarsi sensibilmente dal primo calcolo.

9Che cosa fare, in concreto

  • 1Verificare l'esistenza di un testamento, anche olografo. Quelli pubblici e segreti risultano dal Registro generale dei testamenti; l'olografo va pubblicato dal notaio.
  • 2Ricostruire il patrimonio e i debiti alla data del decesso, comprese le donazioni fatte in vita, che incidono sulla legittima anche a molti anni di distanza.
  • 3Decidere se accettare, e con quale forma. L'accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità per i debiti al valore dei beni ricevuti, ma è soggetta a termini e adempimenti rigorosi che vanno verificati sul caso concreto.
  • 4Non lasciar decorrere il tempo. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.).
  • 5Se si intende rinunciare, ricordare che la rinuncia richiede una forma solenne: dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). Una rinuncia «di fatto» non produce alcun effetto.
  • 6Presentare la dichiarazione di successione nei termini di legge: è adempimento fiscale distinto dall'accettazione e da solo non equivale ad accettare l'eredità.
  • 7Per uscire dalla comunione occorre la divisione, consensuale davanti al notaio o giudiziale. Le quote dicono a quanto si ha diritto, non quale bene spetti a ciascuno.

10Domande frequenti

Mio padre è morto senza testamento: io e mia madre come dividiamo?

Se lei è figlio unico, metà a sua madre e metà a lei (art. 581 c.c.). Se i figli sono due o più, un terzo alla madre e due terzi da dividere in parti uguali fra i figli. Va però ricordato che alla madre spettano anche i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la arredano, il cui valore va detratto dall'asse prima della divisione.

Se rinuncio all'eredità, la mia quota va ai miei fratelli?

Non necessariamente, ed è l'errore più diffuso. Se lei ha figli, essi subentrano per rappresentazione nella sua quota, che quindi non si accresce ai suoi fratelli (artt. 467 e 522 c.c.). L'accrescimento opera soltanto se il rinunciante non ha discendenti che vengano alla successione. Se il suo scopo è avvantaggiare i fratelli, la rinuncia non è lo strumento idoneo.

Mia moglie e io eravamo separati: eredita comunque?

Sì, per intero, se la separazione non le è stata addebitata con sentenza passata in giudicato: in quel caso ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 585, comma 1, c.c.). Perde i diritti successori solo il coniuge al quale l'addebito sia stato pronunciato, al quale spetta unicamente un assegno vitalizio e alle condizioni previste dalla legge. La separazione di fatto, non formalizzata, non incide in alcun modo.

Convivevamo da vent'anni senza sposarci: ho diritto a qualcosa?

Sul piano successorio no: il convivente di fatto non è erede e non è legittimario, quale che sia la durata della convivenza. Le spetta il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza di proprietà del defunto per un periodo limitato, alle condizioni dell'art. 1, comma 42, della legge n. 76/2016. Se vi erano rapporti patrimoniali o contributi economici documentabili, possono aprirsi strade diverse dalla successione, che vanno valutate nel caso concreto.

Mio fratello ha ricevuto una casa in donazione. Devo tenerne conto?

Sì, sotto due profili distinti. Ai fini del calcolo della quota disponibile e della legittima, la donazione si riunisce fittiziamente all'asse per il valore che il bene aveva all'apertura della successione (art. 556 c.c.). Ai fini della divisione fra coeredi opera invece la collazione, che ha regole proprie. Sono operazioni diverse e vanno tenute separate: confonderle porta regolarmente a conteggi sbagliati.

Il testamento mi ha escluso del tutto. Posso fare qualcosa?

Se lei è legittimario — coniuge, figlio o, in mancanza di figli, ascendente — la quota riservata non può esserle sottratta: il testamento che la intacchi non è nullo, ma può essere aggredito con l'azione di riduzione. L'azione è però soggetta a prescrizione e, in alcune ipotesi, a condizioni di procedibilità: la decorrenza del termine varia a seconda che si tratti di disposizioni testamentarie o di donazioni, e va verificata sul caso concreto senza rinviare, perché il tempo lavora contro chi è stato leso.

I miei nonni possono ereditare qualcosa?

Solo se non vi sono figli né altri discendenti del defunto e se non vi sono genitori viventi. In quel caso gli ascendenti succedono per metà nella linea paterna e per metà nella linea materna, salvo che non siano di eguale grado, nel qual caso l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea (art. 569 c.c.). Se concorrono con il coniuge o con i fratelli si applicano i minimi garantiti degli artt. 582 e 571 c.c.

Avvertenza

Le quote esposte sono quelle previste dal codice civile e valgono per la generalità dei casi. L'esito concreto dipende però da circostanze che vanno accertate una per una: l'esistenza di testamenti anche successivi, rinunce, accettazioni tacite, donazioni non dichiarate, patti di famiglia, fondi patrimoniali, polizze e rapporti bancari cointestati, oltre alla disciplina fiscale della successione. Questo approfondimento ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza sul caso singolo.

Studio Legale Giammatteo
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