Affido esclusivo dei figli nati fuori dal matrimonio.

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Mancato versamento dell'assegno di mantenimento e discontinuità nell'esercizio del diritto di visita sono comportamenti sufficienti a richiedere l'affido esclusivo del figlio minore. Il mancato versamento dell’assegno…

Affidamento dei figli minori

L’inadempimento dell’obbligo di mantenimento e la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita possono giustificare l’affidamento esclusivo del figlio minore all’altro genitore. È il principio applicato dal Tribunale di Isernia in un procedimento relativo a una minore nata fuori dal matrimonio, patrocinato da questo Studio.

Il precedente

Il Tribunale ha disposto l’affidamento esclusivo alla madre, valorizzando il disinteresse del padre sotto due profili concorrenti: quello economico, per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento, e quello personale, per la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita.

Tribunale di Isernia, decreto del 7 aprile 2017, n. cronol. 261/2017
Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Giammatteo

1La regola: l’affidamento condiviso

Il nostro ordinamento assume come regola l’affidamento condiviso. L’art. 337-ter del codice civile riconosce al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice, di conseguenza, valuta in via prioritaria la possibilità che i figli restino affidati a entrambi.

L’affidamento esclusivo costituisce dunque l’eccezione e presuppone una valutazione specifica, da rendere con provvedimento motivato.

2Quando il giudice può disporre l’affidamento esclusivo

L’art. 337-quater, primo comma, del codice civile consente al giudice di affidare i figli a uno solo dei genitori quando ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Il criterio non è sanzionatorio: non si tratta di punire il genitore inadempiente, ma di verificare se il coinvolgimento di quel genitore nelle decisioni di maggiore interesse per il figlio sia, in concreto, utile o pregiudizievole.

La differenza è sostanziale sul piano probatorio. Non basta dedurre una condotta scorretta: occorre dimostrare che quella condotta si traduce in un pregiudizio per il minore o rende impraticabile l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.

3I due comportamenti valutati dal Tribunale

Nella vicenda decisa dal Tribunale di Isernia i comportamenti presi in esame sono stati due, e la loro rilevanza sta nel fatto che concorrevano tra loro.

  • 1Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Il concorso al mantenimento del figlio è un obbligo che grava su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo (artt. 316-bis e 337-ter del codice civile). L’inadempimento protratto non è un semplice debito: è un indice concreto di distacco dalla funzione genitoriale.
  • 2La discontinuità nell’esercizio del diritto di visita. Il diritto di visita è, prima di tutto, un dovere. Il suo esercizio saltuario o imprevedibile incide direttamente sulla stabilità del minore e priva di base concreta l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Perché i due elementi contano insieme

Preso isolatamente, ciascuno dei due comportamenti può avere spiegazioni diverse: una difficoltà economica sopravvenuta, un impedimento lavorativo, un trasferimento. È la loro convergenza a descrivere un disinteresse complessivo, sia patrimoniale sia personale, e a rendere l’affidamento condiviso una formula priva di contenuto effettivo.

4Figli nati fuori dal matrimonio: nessuna differenza di disciplina

Il procedimento riguardava una minore nata fuori dal matrimonio. È utile precisare che questa circostanza non impone al giudice alcuna estensione analogica: dopo la riforma della filiazione, tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico (art. 315 del codice civile) e le disposizioni sull’affidamento contenute negli artt. 337-bis e seguenti si applicano espressamente anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

La decisione del Tribunale di Isernia si colloca quindi nell’applicazione ordinaria di quelle norme. La distinzione tra figli legittimi e figli naturali, un tempo rilevante anche in materia di affidamento, non ha più alcuno spazio.

In una riga

Non esistono due discipline dell’affidamento: ne esiste una sola, e vale a prescindere dal fatto che i genitori siano stati coniugati.

5Che cosa occorre dimostrare, e come

La domanda di affidamento esclusivo si regge sulla prova documentale prima ancora che sulle allegazioni. L’esperienza processuale indica alcuni elementi che è opportuno raccogliere prima di introdurre il giudizio.

Elementi utili a sostegno della domanda
Profilo Che cosa documentare
Inadempimento economico Estratti conto che attestino l’assenza dei versamenti, periodo per periodo; diffide inviate e relative ricevute; eventuali procedure esecutive già avviate
Discontinuità delle visite Corrispondenza e messaggi che documentino incontri saltati o rinviati; testimonianze di chi ha assistito ai passaggi del minore; annotazioni datate delle presenze effettive
Disinteresse nelle decisioni Comunicazioni scolastiche e sanitarie rimaste senza riscontro; assenza dalle scelte di maggiore interesse (scuola, terapie, attività)
Ricaduta sul minore Relazioni dei servizi sociali, se già acquisite; documentazione scolastica; ogni elemento che colleghi la condotta del genitore al pregiudizio del figlio
Che cosa non è sufficiente

La conflittualità tra i genitori, di per sé, non giustifica l’affidamento esclusivo: se così fosse, la regola dell’affidamento condiviso resterebbe scritta e mai applicata. Allo stesso modo non bastano un ritardo isolato nel versamento dell’assegno o una singola visita mancata. Ciò che rileva è il carattere protratto e complessivo del disinteresse.

6Gli effetti dell’affidamento esclusivo

L’affidamento esclusivo non recide il rapporto tra il figlio e il genitore non affidatario né lo libera dai propri obblighi. Restano fermi, in particolare, tre profili.

Il primo riguarda il mantenimento: l’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio permane integralmente e non è in alcun modo attenuato dalla diversa modalità di affidamento. Il secondo riguarda la vigilanza: ai sensi dell’art. 337-quater, terzo comma, del codice civile, il genitore cui i figli non sono affidati conserva il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Il terzo riguarda la frequentazione: il diritto di visita resta di regola disciplinato dal provvedimento, salvo diversa e motivata determinazione del giudice.

Va infine ricordato che i provvedimenti in materia di affidamento non sono definitivi. Al mutare delle circostanze possono essere rivisti su istanza di parte, ai sensi dell’art. 337-quinquies del codice civile: un genitore che riprenda con continuità i rapporti con il figlio e adempia ai propri obblighi può chiedere il ripristino dell’affidamento condiviso.

7Una nota sul procedimento

Il provvedimento in commento è del 2017 ed è stato reso nella forma del decreto, secondo il rito allora applicabile ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. La disciplina processuale è stata successivamente riformata: per i procedimenti introdotti a partire dal 28 febbraio 2023 si applica il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile, introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Il mutamento riguarda le forme del giudizio e non i criteri sostanziali di decisione, che restano quelli degli artt. 337-ter e 337-quater del codice civile.

Una valutazione sul suo caso

Ogni vicenda di affidamento si decide sui fatti concreti e sulla loro documentazione. Se si trova in una situazione analoga, può contattare lo Studio attraverso il modulo contatti per un esame preliminare della documentazione disponibile.

Avv. Gianluca Giammatteo
Studio Legale Giammatteo — Venafro (IS)

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