Busta paga e provvedimento del giudice: pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro

Mantenimento non pagato: come chiedere le somme direttamente al datore di lavoro

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L'assegno di mantenimento non versato può essere richiesto direttamente al datore di lavoro dell'obbligato, senza ricorso al giudice: presupposti, procedura ed effetti dell'art. 473-bis.37 c.p.c.

Il problema: un titolo che resta sulla carta

Chi ottiene, in sede di separazione o di divorzio, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé o per i figli si trova spesso di fronte a un secondo problema, non meno grave del primo: l'obbligato smette di pagare, oppure paga in modo parziale e irregolare. Il provvedimento del giudice esiste, è esecutivo, ma non produce alcun effetto concreto sul bilancio familiare di chi deve provvedere quotidianamente ai figli.

L'ordinamento conosce da tempo una risposta specifica a questa situazione, oggi rafforzata e semplificata: rivolgersi direttamente a chi paga lo stipendio o la pensione all'inadempiente, chiedendogli di versare l'assegno al creditore anziché al debitore. È lo strumento disciplinato dall'art. 473-bis.37 del codice di procedura civile, rubricato «Pagamento diretto del terzo», introdotto dalla riforma Cartabia.

Che cosa prevede oggi la legge

La norma stabilisce che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore proprio o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore rimasto inadempiente per almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato, chiedendo che le somme siano versate direttamente a lui e dandone comunicazione al debitore inadempiente.

Il tratto qualificante è che si tratta di un procedimento stragiudiziale, che prescinde dall'intervento del giudice. Non si deposita un ricorso, non si attende un decreto, non si affronta un contraddittorio. Si notifica il titolo al datore di lavoro — o all'ente previdenziale, o al conduttore di un immobile locato dall'obbligato — e da quel momento l'obbligo si sposta su di lui.

Questa è la principale differenza rispetto al regime anteriore. Prima della riforma, l'art. 156, comma 6, c.c. prevedeva per la separazione un rimedio analogo ma di natura giudiziale, mentre l'art. 8, comma 3, della legge sul divorzio contemplava già un meccanismo stragiudiziale pressoché identico, e l'art. 3, comma 2, della L. 219/2012 estendeva la tutela ai figli nati fuori dal matrimonio. Il legislatore ha unificato le tre discipline in un unico modello, modellato sulla soluzione più snella.

Chi può utilizzarlo e contro chi

La legittimazione è ampia. Possono invocare la tutela tutte le parti creditrici di un assegno periodico non pagato da almeno trenta giorni: il genitore o l'ex coniuge, il figlio maggiorenne titolare del diritto al mantenimento, il creditore di alimenti ex artt. 433 e seguenti c.c., l'ex convivente titolare di assegno alimentare. I destinatari della richiesta sono tutti i terzi tenuti, per qualunque ragione, al pagamento di somme periodiche al debitore: datore di lavoro, conduttore, ente pensionistico.

Quanto al titolo da notificare, il primo comma della norma richiama non soltanto i provvedimenti giurisdizionali, ma anche gli accordi di negoziazione assistita in cui sia stabilita la misura dell'assegno. Rientrano dunque nella previsione le sentenze, le ordinanze presidenziali e i provvedimenti temporanei, i decreti di omologa della separazione consensuale e gli accordi raggiunti in negoziazione assistita familiare.

Il meccanismo operativo

La sequenza è rigorosa e va rispettata con precisione, perché ogni passaggio mancante espone la richiesta a contestazione.

Occorre anzitutto costituire in mora il debitore. La norma non impone formalità particolari, ma la prassi difensiva consiglia la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta elettronica certificata, in modo da precostituire la prova della data. Da quel momento deve decorrere un inadempimento di almeno trenta giorni.

Maturato il termine, si procede alla notificazione del titolo al terzo, accompagnata dalla richiesta espressa di versare direttamente al creditore le somme dovute, con contestuale comunicazione al debitore inadempiente. È opportuno indicare con esattezza l'importo dell'assegno, l'eventuale rivalutazione ISTAT, le coordinate bancarie del creditore e il riferimento normativo.

Il terzo è tenuto al pagamento a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Se non adempie, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Questo è il punto di maggiore forza dello strumento: il creditore può agire esecutivamente contro il datore di lavoro inerte senza doversi munire di alcun ulteriore titolo esecutivo. Il datore di lavoro che ignori la notifica, dunque, non resta indenne: risponde in proprio.

Il concorso con un pignoramento già in corso

L'ipotesi in cui lo stipendio dell'obbligato sia già stato aggredito da altri creditori è espressamente regolata. Se il credito dell'obbligato verso il terzo risulta già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno. Il creditore del mantenimento dovrà quindi intervenire nel processo esecutivo, dove la natura privilegiata del credito familiare è destinata a pesare in sede di riparto.

Su questo specifico comma si registra un recente intervento di legittimità: la Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 24721 del 7 settembre 2025 (Rv. 676363-01), ha stabilito che, in tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473-bis.37, comma 3, c.p.c., il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi. Un errore nella scelta del rimedio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione: la scansione dei termini dell'art. 617 c.p.c. va presidiata con attenzione.

Le altre garanzie: ipoteca e sequestro

Il pagamento diretto non esaurisce l'armamentario. L'art. 473-bis.36 c.p.c. affianca strumenti di garanzia patrimoniale. I provvedimenti in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti, anche se temporanei, sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il giudice può inoltre imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento, e il creditore può chiedere l'autorizzazione al sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.

Resta poi la tutela penale, che opera su un piano autonomo e cumulativo: la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio è sanzionata dall'art. 570-bis c.p. La proposizione di una querela e l'attivazione degli strumenti civilistici sono perfettamente compatibili e, nella pratica, spesso sinergiche.

Due questioni ancora aperte

Va segnalato con franchezza che il quadro presenta profili non consolidati.

Il primo riguarda i limiti quantitativi. Il vecchio art. 8 della legge sul divorzio poneva un tetto espresso alla metà delle somme dovute all'obbligato. La nuova norma non riproduce quel limite, e parte della dottrina ne ha tratto la conclusione che il terzo debba versare fino a concorrenza dell'intero credito. La questione del coordinamento con i limiti di pignorabilità dell'art. 545 c.p.c. non risulta, allo stato, definita da un orientamento di legittimità consolidato: chi scrive ritiene doveroso segnalare l'incertezza anziché presentare come pacifica una soluzione che non lo è.

Il secondo riguarda gli arretrati. Il testo dell'art. 473-bis.37 c.p.c. àncora l'obbligo del terzo alle mensilità decorrenti dal mese successivo alla notificazione. Per il recupero delle rate già scadute prima di quel momento è prudente percorrere la via esecutiva ordinaria, previa notifica di atto di precetto, senza confidare sull'estensione automatica del pagamento diretto.

Un terzo profilo, quello del diritto intertemporale, ha visto contrapporsi due letture: secondo una prima impostazione, più cauta, il nuovo art. 473-bis.37 si applicherebbe solo ai provvedimenti emessi in procedimenti incardinati dopo il 28 febbraio 2023; secondo una seconda lettura, più aderente ai principi ispiratori della riforma, la norma si applica dal 28 febbraio 2023 a prescindere dal momento in cui sia stato emesso il provvedimento da eseguire. La seconda soluzione appare preferibile, poiché la disposizione disciplina un'autonoma procedura di attuazione e non incide sul procedimento di cognizione già definito.

Perché rivolgersi a un professionista

La procedura è stragiudiziale, ma non per questo informale. La costituzione in mora inefficace, il calcolo errato del termine di trenta giorni, l'individuazione imprecisa del terzo, la quantificazione approssimativa dell'assegno rivalutato o l'omessa comunicazione al debitore sono altrettante occasioni di contestazione, che rischiano di trasformare uno strumento rapido in un nuovo contenzioso. La corretta impostazione dell'atto, inoltre, condiziona la possibilità di agire esecutivamente contro il terzo che non adempia.

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