Querela per truffa in criptovalute: tutti i passaggi delle indagini

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Chi è rimasto vittima di una frode in valute virtuali si chiede, comprensibilmente, che cosa accada dopo aver affidato l'incarico e depositato la querela per truffa in criptovalute . Questo articolo descrive, passo dopo…

Chi è rimasto vittima di una frode in valute virtuali si chiede, comprensibilmente, che cosa accada dopo aver affidato l'incarico e depositato la querela per truffa in criptovalute. Questo articolo descrive, passo dopo passo, l'iter che prende avvio con il deposito dell'atto e prosegue con le indagini della Procura della Repubblica. È bene chiarire subito un punto essenziale: si tratta di indagini condotte dall'autorità giudiziaria, coperte dal segreto investigativo, sulle quali la persona offesa e il suo difensore possono incidere soltanto in casi e con strumenti circoscritti.

Il deposito della querela per truffa in criptovalute

Il lavoro dello Studio inizia con lo studio dei fatti e la raccolta ordinata delle prove: cronologia dei versamenti, indirizzi dei wallet, codici identificativi delle transazioni (TXID), comunicazioni con i sedicenti operatori e schermate della piattaforma. Su questa base si redige la querela (art. 336 c.p.p.), che il difensore, munito di procura speciale, deposita per via telematica. Dal 1° gennaio 2025 il deposito degli atti destinati alla Procura avviene esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia, attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia. La cura di questa fase iniziale è decisiva: una querela accurata e ben documentata orienta e agevola le indagini successive.

L'iscrizione della notizia di reato, spesso contro ignoti

Ricevuta la querela, il Pubblico Ministero iscrive la notizia di reato nell'apposito registro (art. 335 c.p.p.). Nelle criptotruffe gli autori si nascondono dietro identità fittizie, piattaforme fantasma e società estere: l'iscrizione avviene perciò, di regola, "contro ignoti", e uno degli obiettivi dell'indagine sarà proprio l'identificazione dei responsabili. A seconda della concreta ricostruzione dei fatti, la Procura può ipotizzare la truffa (art. 640 c.p.), la frode informatica (art. 640-ter c.p.), l'esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 166 del D.Lgs. 58/1998) e, di frequente, il riciclaggio (art. 648-bis c.p.). La qualificazione giuridica dei fatti spetta all'autorità giudiziaria.

Le indagini preliminari: la Procura è la protagonista

Con l'iscrizione si aprono le indagini preliminari, dirette dal Pubblico Ministero, che ne è il dominus. È questo il cuore del procedimento e, al tempo stesso, la ragione per cui il cliente non deve attendersi di "guidare" le operazioni: gli atti sono coperti dal segreto investigativo e vengono compiuti secondo le valutazioni e i tempi dell'autorità. I termini delle indagini sono stabiliti dalla legge (art. 405 c.p.p.) e possono essere prorogati.

Sommarie informazioni e tracciatura dei dati bancari

Tra i primi atti figurano le sommarie informazioni assunte dalle persone informate sui fatti (art. 351 c.p.p.), a partire dalla stessa persona offesa. Parallelamente si procede alla tracciatura dei flussi di denaro: la Procura, spesso tramite la Guardia di Finanza, acquisisce la documentazione bancaria e ricostruisce il percorso dei bonifici verso i conti utilizzati per incassare le somme, individuando eventuali conti di transito e prestanome.

L'analisi on-chain: seguire le tracce sulla blockchain

Quando il denaro è stato convertito in criptovalute entra in gioco l'analisi on-chain. Le transazioni registrate sulla blockchain sono pubbliche e immutabili: con strumenti specialistici è possibile seguire il movimento dei fondi da un wallet all'altro sino, in molti casi, alle piattaforme di scambio (exchange) presso cui le somme vengono trasferite. È proprio a livello di exchange che, acquisendo i dati di registrazione dell'utente, si può tentare di risalire a una persona fisica.

La delega alla Polizia Giudiziaria e la cooperazione internazionale

Il Pubblico Ministero non compie da solo tutti gli accertamenti: delega alla Polizia Giudiziaria specifiche attività d'indagine (art. 370 c.p.p.), avvalendosi di reparti specializzati nelle frodi informatiche e finanziarie. Poiché gli autori e gli exchange hanno quasi sempre sede all'estero, diventa indispensabile la cooperazione internazionale. Nello spazio dell'Unione europea questa passa attraverso l'Ordine Europeo di Indagine (D.Lgs. 108/2017) e il supporto di Europol; sul piano globale, attraverso i canali di Interpol e le rogatorie internazionali. Sono passaggi che, comprensibilmente, allungano i tempi del procedimento.

Le misure cautelari: il sequestro dei wallet e delle chiavi private

Se le indagini individuano i fondi e sussiste il rischio che vengano dispersi, la Procura può chiedere al giudice un sequestro: probatorio (art. 253 c.p.p.) o preventivo (art. 321 c.p.p.). Sequestrare criptovalute significa, in concreto, acquisire il controllo delle chiavi private o della seed phrase che consentono di disporne, trasferendo i fondi su wallet posti sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. È un'operazione tecnicamente delicata: senza le chiavi private, il sequestro rischia di restare privo di effetti pratici.

Perquisizioni e, in caso di condanna, la confisca

Individuati i responsabili, l'autorità può disporre perquisizioni personali, locali e informatiche (art. 247 c.p.p.) per reperire dispositivi, credenziali e ulteriori tracce. All'esito del processo, in caso di condanna, i beni e le somme di provenienza illecita possono essere confiscati (art. 240 c.p. e, ove previsto dalla legge, confisca per equivalente), aprendo la strada alla possibile restituzione o al risarcimento in favore delle vittime.

Quando la persona offesa può intervenire

Ecco il punto da comprendere con chiarezza: le indagini appartengono alla Procura e la persona offesa non può sostituirsi ad essa. Esistono però strumenti, limitati ma reali, con cui il difensore tutela l'assistito. Può presentare memorie e indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.) e sollecitare il compimento di specifici atti (art. 367 c.p.p.); può svolgere investigazioni difensive (art. 391-bis e seguenti c.p.p.), anche commissionando analisi on-chain a sostegno dell'indagine pubblica. Inoltre, trascorsi sei mesi dalla querela, può chiedere di essere informato sullo stato del procedimento; e, se il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione, può proporre opposizione (artt. 408-410 c.p.p.). Qualora il procedimento giunga a giudizio, la persona offesa può infine costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno.

Il ruolo dello Studio Legale Giammatteo

In questa cornice il compito dello Studio non è promettere tempi o risultati che non dipendono da esso, ma presidiare ogni spazio utile. Ciò significa costruire una querela per truffa in criptovalute solida e documentata, fornire alla Procura elementi tecnici di analisi on-chain, monitorare l'andamento del procedimento, sollecitare gli atti necessari, opporsi a un'eventuale archiviazione e coltivare, in parallelo, le azioni civili per il recupero delle somme. L'obiettivo è porre l'indagine nelle condizioni migliori per giungere all'identificazione dei responsabili e al recupero di quanto sottratto.

Conclusione

Ogni vicenda ha caratteristiche proprie e la strategia va calibrata sul caso concreto, all'esito dello studio dei fatti. Per una valutazione della propria posizione è possibile contattare lo Studio Legale Giammatteo attraverso i recapiti indicati nel sito o consultare la pagina dedicata al recupero da truffe in criptovalute.

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