Querela per truffa online: chi, come, dove e entro quando

Querela per truffa online: chi, come, dove e entro quando

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Guida pratica per chi ha subito una truffa online: cos'è la querela, entro quando va presentata, dove depositarla e cosa allegarle. Riferimenti normativi precisi e consigli operativi per tutelare i propri diritti fin dal primo passo.


Hai acquistato qualcosa online che non è mai arrivato, hai risposto a un annuncio di lavoro rivelatosi una frode, hai bonificato denaro a qualcuno che si è poi dileguato. Ora ti chiedi se puoi fare qualcosa sul piano legale e da dove cominciare. La risposta, nella maggior parte dei casi, è la querela. Questa guida spiega cos'è, quando è indispensabile, entro quando va presentata, dove portarla e cosa scriverci dentro, in un linguaggio accessibile ma giuridicamente preciso.

1Querela e denuncia: due istituti diversi

Nel linguaggio comune i termini "querela" e "denuncia" vengono spesso usati come sinonimi, ma nel diritto penale italiano designano istituti ben distinti, con effetti processuali radicalmente diversi.

La denuncia è un atto con cui chiunque — la persona offesa, ma anche un terzo o un pubblico ufficiale — comunica all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria la notizia di un reato. La denuncia non condiziona la procedibilità: il pubblico ministero può esercitare l'azione penale indipendentemente dalla sua presentazione, purché il reato sia perseguibile d'ufficio.

La querela è invece un atto riservato esclusivamente alla persona offesa dal reato (o al suo rappresentante legale, nel caso di minori o incapaci). Con la querela la persona offesa non si limita a riferire un fatto: manifesta espressamente la volontà che si proceda penalmente nei confronti del responsabile. Per i reati procedibili a querela — e come vedremo la truffa semplice rientra in questa categoria — senza querela il pubblico ministero non può esercitare l'azione penale e il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente: gli articoli 120 e seguenti del codice penale disciplinano il diritto di querela, i soggetti legittimati, i termini e la remissione; gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale regolano le modalità di presentazione e gli effetti processuali. 

DA SAPERE

Se sei persona offesa da una truffa online puoi presentare direttamente querela senza prima fare una denuncia separata: la querela assolve anche la funzione informativa della denuncia e avvia il procedimento penale.

2La truffa online è procedibile a querela o d'ufficio?

La risposta dipende dalla fattispecie concreta e dall'eventuale presenza di circostanze aggravanti.

Truffa semplice (art. 640, comma 1, c.p.): è procedibile a querela della persona offesa. Senza querela non si procede.

Truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p.): la disposizione prevede alcune circostanze aggravanti (ad esempio il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, oppure ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario). In presenza di queste aggravanti il reato diventa procedibile d'ufficio

Frode informatica (art. 640-ter c.p.): anche questo reato prevede un regime articolato. La fattispecie base è tradizionalmente procedibile a querela, mentre alcune aggravanti (tra cui, storicamente, quella relativa all'abuso della qualità di operatore del sistema) la rendono procedibile d'ufficio. 

!ATTENZIONE

Anche quando il reato è procedibile d'ufficio, presentare querela (o denuncia) è comunque consigliato: consente alla vittima di costituirsi parte civile nel processo penale e di ottenere il risarcimento del danno in sede penale, senza dover avviare un separato giudizio civile.

Regime di procedibilità: confronto tra le principali fattispecie
Fattispecie Norma Procedibilità
Truffa semplice Art. 640, co. 1, c.p. A querela di parte
Truffa aggravata (alcune ipotesi) Art. 640, co. 2, c.p. D'ufficio 
Frode informatica (base) Art. 640-ter c.p. A querela di parte 
Frode informatica aggravata Art. 640-ter c.p. D'ufficio per alcune aggravanti 

3Il termine per presentare querela

Il termine ordinario per presentare querela è di tre mesi dalla data in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.). Il termine decorre non necessariamente dalla data in cui la truffa è stata consumata, ma dal momento in cui la vittima ha acquisito piena consapevolezza dell'illecito subito: ad esempio, dal giorno in cui ha compreso che la merce acquistata non sarebbe mai arrivata, o che il venditore era irrintracciabile.

Trascorso il termine di tre mesi senza aver presentato querela, il diritto si estingue e non è più possibile avviare il procedimento penale per i reati procedibili a querela. La decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice.


CONSIGLIO PRATICO

Non aspettare di avere certezze assolute sull'identità del truffatore: la querela può essere presentata anche contro ignoti. Presentarla tempestivamente preserva i tuoi diritti e consente alle autorità di avviare subito le indagini, quando i dati digitali sono ancora disponibili.

4Dove presentare la querela

La querela per truffa online può essere presentata presso:

  • Polizia Postale e delle Comunicazioni — è il presidio specializzato per i reati informatici e rappresenta il canale preferenziale. Dispone di competenze tecniche specifiche per l'analisi delle tracce digitali (indirizzi IP, log, transazioni elettroniche) e collabora con le strutture investigative europee e internazionali.
  • Stazione dei Carabinieri — qualsiasi stazione territorialmente competente può ricevere la querela e trasmetterla all'autorità competente.
  • Commissariato di Polizia di Stato — analogamente ai Carabinieri.
  • Procura della Repubblica — la querela può essere depositata direttamente presso la segreteria della Procura del Tribunale competente per territorio.

5Cosa deve contenere la querela e cosa allegare

Non esiste un modello rigido imposto dalla legge, ma una querela efficace deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • Identità del querelante: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail o PEC.
  • Descrizione del fatto: narrazione cronologica e dettagliata di come si è svolta la truffa (dove hai trovato l'annuncio, come hai contattato il venditore, quali comunicazioni sono intercorse, quando e come hai effettuato il pagamento, cosa è accaduto dopo).
  • Indicazione del danno subito: importo sottratto, data del pagamento, modalità (bonifico, carta di credito, piattaforma di pagamento, criptovalute, ecc.).
  • Eventuale indicazione del presunto autore (se conosciuto o identificabile): nickname, indirizzo e-mail, numero di telefono, profilo sui social, IBAN del conto destinatario.
  • Espressa manifestazione di volontà di querela: la formula «chiedo che si proceda penalmente nei confronti del responsabile» è sufficiente; alcuni uffici utilizzano moduli prestampati che già la contengono.
  • Data e firma.

Documenti da allegare (più ne alleghi, meglio è):

  • Screenshot delle conversazioni (chat, e-mail, messaggi WhatsApp o Telegram), con data e ora visibili.
  • Copia dell'annuncio o della pagina web attraverso cui hai contattato il truffatore (se possibile, con URL e data di cattura della schermata).
  • Estratto conto bancario o ricevuta del bonifico/pagamento elettronico.
  • Ricevuta della piattaforma di pagamento (PayPal, Satispay, Revolut, ecc.) con numero di transazione.
  • In caso di pagamento in criptovalute: hash della transazione, indirizzi wallet mittente e destinatario, screenshot dalla piattaforma di exchange.
  • Eventuale corrispondenza postale o documenti consegnati dal truffatore.
  • Copia di eventuali contratti o ricevute fittizie ricevute.

Più la documentazione è completa e ordinata, più agevole sarà il lavoro della polizia giudiziaria nelle fasi successive delle indagini.

6Cosa succede dopo la presentazione

Una volta ricevuta la querela, l'ufficio di polizia giudiziaria trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente. Il pubblico ministero iscrive la notizia di reato nel registro delle notizie di reato (il cosiddetto «registro degli indagati», disciplinato dall'art. 335 c.p.p.). Se il responsabile è già identificato, viene iscritto nominativamente; in caso contrario, l'iscrizione avviene «contro ignoti».

La polizia giudiziaria — spesso la stessa Polizia Postale che ha ricevuto la querela — svolge quindi le indagini delegate dal pubblico ministero: acquisisce tabulati, log di connessione, dati dalle piattaforme digitali (anche tramite rogatorie internazionali se necessario), traccia movimenti di denaro.

È frequente che, in presenza di schemi criminali seriali (truffe replicate su larga scala), le querele di più vittime vengano riunite in un unico fascicolo investigativo, consentendo al pubblico ministero di costruire un'accusa più solida e di richiedere misure cautelari più incisive.

Al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero può chiedere l'archiviazione (con possibilità di opposizione da parte del querelante) oppure esercitare l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o con decreto penale di condanna.

7La remissione della querela

La persona offesa che ha presentato querela può successivamente rimetterla, cioè rinunciare all'istanza punitiva. La remissione è disciplinata dagli articoli 152 e seguenti del codice penale e produce l'estinzione del reato, a condizione che l'indagato/imputato la accetti (salvo che vi rinunci espressamente).

La remissione è tipicamente l'esito di un accordo transattivo: il presunto autore del reato restituisce il denaro o risarcisce il danno e la vittima rimette la querela. È una soluzione che può avere senso in alcuni contesti, ma richiede una valutazione attenta.

ATTENZIONE ALLA REMISSIONE

Prima di rimettere la querela, è opportuno ricevere integralmente la somma concordata e ottenere un atto scritto di quietanza. Una volta rimessa, il procedimento penale si estingue e non è possibile tornare indietro.

8Domande frequenti

Posso sporgere querela anche se non so chi è il truffatore?

Sì, assolutamente. La querela può essere presentata «contro ignoti». In questo caso l'iscrizione nel registro avviene senza un nome specifico e la polizia giudiziaria si occuperà di identificare il responsabile attraverso le indagini (tracciamento dell'IP, dati delle piattaforme, movimenti bancari). Conoscere l'identità del truffatore non è un requisito per presentare querela.

Devo nominare un avvocato per presentare querela?

No. La querela può essere presentata personalmente dalla persona offesa, senza assistenza legale. Tuttavia, l'assistenza di un avvocato è fortemente consigliata per redigere una querela completa e ben articolata, per valutare quale fattispecie di reato si applica al caso concreto, per monitorare l'andamento del procedimento e, soprattutto, per presentare tempestivamente la dichiarazione di costituzione di parte civile qualora il procedimento approdi a dibattimento.

Posso fare querela e azione civile insieme?

Sì. Le due strade non si escludono. Puoi presentare querela per avviare il procedimento penale e, parallelamente o successivamente, agire in sede civile per il risarcimento del danno. In alternativa, puoi attendere la conclusione del processo penale e costituirti parte civile in quel contesto, chiedendo il risarcimento al giudice penale. La scelta strategica tra questi percorsi dipende dalla situazione concreta e merita una valutazione legale personalizzata.

La Polizia Postale può operare anche se il truffatore è all'estero?

Sì, sebbene con maggiori complessità. La Polizia Postale collabora con le autorità di polizia degli altri Stati attraverso canali di cooperazione internazionale (Europol, Interpol, rogatorie internazionali). Nei casi di truffa transnazionale, l'iter investigativo è più lungo, ma non è precluso. La querela va comunque presentata presso le autorità italiane.

Cosa succede se lascio scadere il termine dei tre mesi?

Se il reato è procedibile a querela (come la truffa semplice), la decadenza dal termine comporta l'impossibilità di avviare il procedimento penale: il giudice, qualora la querela venga comunque presentata tardivamente, dovrà dichiarare il reato non procedibile. In tali casi rimane aperta la sola strada del giudizio civile per il risarcimento del danno, soggetto però ai termini di prescrizione propri dell'azione civile (generalmente più lunghi). 

La querela blocca il denaro nelle mani del truffatore?

La querela di per sé non congela automaticamente alcun conto o patrimonio. È necessario che il pubblico ministero, nel corso delle indagini, richieda al giudice per le indagini preliminari un provvedimento di sequestro preventivo o conservativo. Si tratta di misure cautelari reali che richiedono la sussistenza di specifici presupposti di legge. La tempestività della querela, tuttavia, è fondamentale: più rapidamente vengono avviate le indagini, maggiore è la probabilità che i fondi non siano stati ancora spostati o dispersi.

Hai subito una truffa online e non sai da dove cominciare? Lo Studio Legale Giammatteo assiste le vittime di frodi informatiche in tutte le fasi del procedimento: dalla redazione della querela alla costituzione di parte civile, sino alle azioni a tutela del patrimonio. Contattaci per una prima valutazione del tuo caso.

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