Money mule e criptovalute: prestare il conto è reato ?
Ricevere bonifici sul proprio conto o aprire un wallet per conto di terzi dietro una falsa offerta di lavoro può integrare il delitto di riciclaggio, punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Che cosa prevedono gli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., perché è sufficiente il dolo eventuale e come si imposta la difesa di chi è stato usato come tramite.
Accade con frequenza crescente: una persona riceve una proposta di lavoro apparentemente ordinaria, accetta di ricevere bonifici sul proprio conto corrente o di aprire un wallet per conto di terzi, trattiene una piccola percentuale e trasferisce il resto. Mesi dopo si ritrova con il conto bloccato, una segnalazione dell'istituto di credito, talvolta un decreto di perquisizione o un invito a comparire in Procura. È la condizione del cosiddetto money mule, il «mulo» del denaro: chi presta la propria identità bancaria per far transitare fondi altrui di provenienza illecita. La domanda che queste persone si pongono è quasi sempre la stessa: ho commesso un reato, anche se non sapevo nulla?
La risposta onesta è che dipende, e dipende da elementi che vanno ricostruiti caso per caso. Ma è bene chiarire subito un punto: la buona fede non si presume e non si autocertifica. Va dimostrata con elementi concreti, e va fatto tempestivamente, perché il tempo lavora contro chi resta inerte.
1Che cos'è un «money mule»
L'espressione, di origine anglosassone, indica il soggetto che mette a disposizione di terzi un proprio strumento finanziario — conto corrente, carta prepagata, conto di moneta elettronica, account presso un exchange di criptovalute, wallet — affinché vi transitino somme che provengono da un reato commesso da altri. Nella maggior parte dei casi si tratta dei proventi di truffe online, phishing, frodi informatiche, false offerte di investimento, truffe sentimentali o compravendite fittizie su piattaforme di annunci.
La funzione del money mule, nell'architettura criminale, è duplice. Da un lato interrompe il collegamento diretto fra la vittima e l'autore della frode, interponendo un titolare formalmente identificato ma sostanzialmente estraneo. Dall'altro consente di frazionare e movimentare rapidamente il denaro, spesso convertendolo in criptovaluta o prelevandolo in contanti, prima che la banca della vittima riesca a bloccare la disposizione. In questo schema il «mulo» è l'anello più esposto: è l'unico soggetto identificato con nome, cognome, codice fiscale e documento, ed è quindi il primo — e talvolta l'unico — a essere raggiunto dalle indagini.
Nella prassi investigativa il titolare del conto di transito è il soggetto più agevolmente individuabile. Non è raro che il procedimento penale prosegua nei suoi confronti mentre resta ignoto l'autore della truffa a monte. Il fatto di non aver ideato nulla e di non aver guadagnato quasi nulla non impedisce, di per sé, l'iscrizione nel registro degli indagati.
2Come avviene il reclutamento
Il reclutamento segue schemi ricorrenti e progressivamente più raffinati. Il più diffuso è la falsa offerta di lavoro: annunci su portali di ricerca di personale, messaggi su applicazioni di messaggistica o social network che propongono ruoli dai nomi rassicuranti — «agente di pagamento», «responsabile transazioni», «financial manager», «collaboratore per la gestione incassi», «tester di piattaforme di pagamento» — con orari flessibili, lavoro da remoto e retribuzione a percentuale sulle somme movimentate. Il contratto, quando esiste, è un documento in formato digitale, spesso in inglese approssimativo, riferito a società estere non verificabili.
Una seconda modalità sfrutta le relazioni personali o sentimentali: la richiesta arriva da un conoscente incontrato online che dichiara di non poter ricevere denaro sul proprio conto per ragioni fiscali, burocratiche o di residenza all'estero. Una terza modalità si innesta sulle truffe in criptovalute: la vittima di una piattaforma di investimento fittizia, per «sbloccare» i propri fondi o per «verificare l'account», viene convinta a ricevere e ritrasferire somme di altri utenti, divenendo così, a sua insaputa, il tramite di un'altra frode. Vi sono infine casi di cessione diretta dello strumento: la vendita o il prestito di una carta prepagata, delle credenziali di home banking o di un account exchange verificato, dietro compenso.
Il tratto comune è l'apparenza di legittimità unita a un guadagno sproporzionato rispetto all'attività richiesta. È esattamente questa sproporzione a costituire, nei procedimenti penali, uno degli indici più utilizzati per affermare la consapevolezza dell'agente.
3Il quadro penale: perché non si tratta di un semplice favore
Far transitare sul proprio conto denaro proveniente da reato non è un illecito amministrativo né una mera violazione contrattuale nei confronti della banca. Ricade nell'area dei delitti contro il patrimonio mediante frode, disciplinati dal Capo II del Titolo XIII del Libro secondo del codice penale. Le tre fattispecie che vengono in rilievo sono il riciclaggio, l'impiego di denaro di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Il primo comma dell'art. 648-bis c.p. punisce, «fuori dei casi di concorso nel reato», chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il secondo comma prevede la cornice ridotta della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; il terzo comma stabilisce l'aumento di pena quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale; il quarto comma prevede la diminuzione se il denaro proviene da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Due precisazioni sono essenziali. La prima è che la condotta è a forma libera: non occorre un'operazione sofisticata, essendo sufficiente il compimento di atti idonei a rendere più difficile la ricostruzione del percorso del denaro. Il semplice accredito seguito da prelievo in contanti o da un ulteriore bonifico verso soggetti terzi può integrare la condotta tipica. La seconda è la clausola di riserva: risponde di riciclaggio soltanto chi non ha concorso nel reato presupposto. Chi ha partecipato alla truffa non è riciclatore, ma potrà rispondere di truffa e, eventualmente, di autoriciclaggio.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
L'art. 648-ter c.p. punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Anche qui il secondo comma prevede la cornice attenuata per la provenienza da contravvenzione, il terzo l'aumento per l'attività professionale, il quarto la diminuzione nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p.
Si tratta di una norma residuale, applicabile quando manca l'effetto dissimulatorio proprio del riciclaggio e la condotta si esaurisce nell'investimento produttivo dei proventi. Nella casistica dei money mule è invocata meno frequentemente delle altre due, ma può assumere rilievo quando le somme, anziché essere semplicemente inoltrate, vengono immesse in un'attività d'impresa o in operazioni finanziarie.
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
L'art. 648-ter.1 c.p., introdotto dall'art. 3, comma 3, della L. 15 dicembre 2014 n. 186 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195, punisce con la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Rilevano poi il secondo comma, che prevede la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 per la provenienza da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; il terzo comma, che prevede la diminuzione di pena per i delitti presupposto puniti con reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; e soprattutto il comma che stabilisce la non punibilità delle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Un ulteriore comma prevede la diminuzione fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni.
| Profilo | Riciclaggio (648-bis c.p.) | Impiego (648-ter c.p.) | Autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.) |
|---|---|---|---|
| Chi può commetterlo | Chiunque, purché estraneo al reato presupposto | Chiunque, purché estraneo al reato presupposto e fuori dai casi di cui agli artt. 648 e 648-bis | Solo l'autore o il concorrente nel delitto presupposto |
| Condotta | Sostituzione, trasferimento o altre operazioni | Impiego in attività economiche o finanziarie | Impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative |
| Effetto richiesto | Ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa | Non è richiesto l'effetto dissimulatorio (fattispecie residuale) | Ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa |
| Pena base | Reclusione 4–12 anni; multa 5.000–25.000 euro | Reclusione 4–12 anni; multa 5.000–25.000 euro | Reclusione 2–8 anni; multa 5.000–25.000 euro |
| Ipotesi attenuate | Provenienza da contravvenzione (2–6 anni); delitto presupposto con massimo inferiore a 5 anni | Provenienza da contravvenzione (2–6 anni); rinvio al quarto comma dell'art. 648 c.p. | Provenienza da contravvenzione (1–4 anni); delitto presupposto con massimo inferiore a 5 anni; diminuzione fino alla metà per condotta collaborativa |
| Causa di non punibilità | Non prevista | Non prevista | Destinazione alla mera utilizzazione o al godimento personale |
A tutte e tre le fattispecie si applica l'art. 648-quater c.p., che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti impone la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto e, ove non sia possibile, la confisca per equivalente su beni di valore corrispondente nella disponibilità del condannato. È una conseguenza patrimoniale che, nella pratica, incide spesso più della pena detentiva.
4L'elemento soggettivo: dove si gioca la partita
Tutte le fattispecie richiamate sono delitti dolosi. Non esiste un riciclaggio colposo: chi è realmente e incolpevolmente ignaro della provenienza delittuosa delle somme non commette il reato. Il problema, però, non è teorico ma probatorio, e si concentra su una nozione tecnica che chi non è giurista raramente conosce: il dolo eventuale.
Il dolo eventuale ricorre quando l'agente non ha la certezza dell'origine illecita del denaro, ma si rappresenta come concretamente possibile che lo sia e nondimeno accetta il rischio, agendo ugualmente. Non è quindi necessario che il money mule sappia quale truffa sia stata commessa, chi ne sia l'autore o chi sia la vittima. È sufficiente che, alla luce delle circostanze, si sia rappresentato la seria possibilità di trovarsi di fronte a denaro «sporco» e abbia deciso di procedere.
Gli indici che la giurisprudenza valorizza sono ricorrenti e, per chi si difende, prevedibili: la totale assenza di una causale plausibile per l'accredito; la sproporzione fra la percentuale trattenuta e l'attività svolta; l'anonimato o l'irreperibilità del mandante, conosciuto solo tramite chat o messaggistica; l'assenza di qualsiasi contratto verificabile o di adempimenti fiscali e previdenziali; la richiesta di trasferire immediatamente le somme con strumenti poco tracciabili; la ripetizione dell'operazione dopo il primo blocco bancario o dopo il primo avviso dell'istituto; la contestuale apertura di più rapporti presso banche o exchange diversi.
La difesa non si costruisce affermando genericamente «non sapevo». Si costruisce dimostrando, con documenti e riscontri, che l'apparenza di legittimità era tale da rendere non esigibile un sospetto: un annuncio pubblicato su un portale noto, uno scambio di documenti societari verosimili, un profilo aziendale strutturato, l'assenza di compensi anomali, l'immediata interruzione del rapporto al primo segnale di irregolarità.
5Concorso nella truffa e altre fattispecie possibili
Una questione ricorrente riguarda il rapporto con il reato a monte. Se il titolare del conto ha partecipato all'ideazione o all'esecuzione della frode — per esempio predisponendo l'annuncio ingannevole, contattando la vittima o fornendo dati per la falsificazione — risponde di truffa ai sensi dell'art. 640 c.p. o di frode informatica ai sensi dell'art. 640-ter c.p. in concorso ex art. 110 c.p., e non di riciclaggio, che è escluso dalla clausola di riserva. Se invece il suo contributo si colloca interamente «a valle», dopo che il reato presupposto si è già consumato, la qualificazione corretta è quella del riciclaggio.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, in assenza di prova del concorso nella truffa, mette a disposizione il proprio conto corrente per l'accredito dei proventi, poiché l'incasso non costituisce il fine dell'operazione ma il mezzo per consentire l'ulteriore passaggio del denaro verso il destinatario finale dello schema fraudolento, sicché la condotta non è connotata dal fine di profitto richiesto dalla ricettazione, bensì dal fine di occultamento.
Cass. pen., Sez. II, sent. n. 35044/2024, ud. 9 luglio 2024, dep. 18 settembre 2024 — art. 648-bis, comma 1, c.p. Estremi tratti da nota a sentenza di fonte secondaria: da confermare sul testo integrale.Nella medesima direzione si collocano altre pronunce della seconda sezione penale, fra cui la sentenza n. 8793/2024 (udienza 14 febbraio 2024, deposito 28 febbraio 2024), che ha ravvisato il riciclaggio nella condotta di chi consente il versamento sul proprio conto corrente di somme provenienti da frode informatica nella consapevolezza dell'origine illecita, e la sentenza n. 30245/2023, pubblicata il 12 luglio 2023, che ha ritenuto sufficiente il dolo eventuale in un caso di conto messo a disposizione per bonifici poi ritrasferiti a destinatari di comodo a fronte di una provvigione. Si segnala, sul versante opposto, il risalente arresto secondo cui il mero versamento del profitto del delitto presupposto su conto corrente o carta prepagata intestati allo stesso autore non integra di per sé l'autoriciclaggio (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 33074 del 28 luglio 2016).
Gli estremi delle decisioni sopra richiamate provengono da repertori e note a sentenza, non dalla consultazione diretta del testo integrale. In alcuni repertori la data indicata è quella dell'udienza e non quella del deposito. Prima di utilizzare tali precedenti in un atto difensivo occorre verificarne il testo ufficiale. Si tratta inoltre di orientamenti, non di regole automatiche: la qualificazione dipende dai fatti del singolo procedimento.
Accanto alle fattispecie principali possono venire in rilievo altre norme. La cessione o l'acquisizione di carte di pagamento o di altri strumenti di pagamento diversi dai contanti di provenienza illecita è punita dall'art. 493-ter c.p. con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro. Può inoltre profilarsi la ricettazione ex art. 648 c.p. quando la condotta si esaurisca nella ricezione del denaro con fine di profitto, senza alcun effetto di occultamento. Quando la struttura organizzativa è stabile e coinvolge più «muli» reclutati sistematicamente, la Procura può contestare l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.
6La specificità delle criptovalute
La conversione dei fondi in criptovaluta è oggi il passaggio più frequente nello schema. Il denaro accreditato sul conto bancario del «mulo» viene trasferito a un exchange, convertito — spesso in stablecoin — e inoltrato verso wallet non custoditi, dove il controllo si disperde. Questo passaggio ha due implicazioni opposte.
Sul piano dell'accusa, il trasferimento verso un wallet è comunemente valorizzato come indice dell'attitudine dissimulatoria della condotta, e la conversione può essere letta come «operazione» idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza ai sensi dell'art. 648-bis c.p. Sul piano della difesa, va però ricordato che le operazioni su blockchain pubbliche sono tracciabili: ogni trasferimento resta registrato in modo permanente e può essere ricostruito con strumenti di analisi delle catene di transazione. A ciò si aggiunge il quadro europeo introdotto dal regolamento (UE) 2023/1113 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività, che impone la trasmissione delle informazioni identificative su ordinante e beneficiario. Gli estremi della normativa interna di adeguamento non sono stati qui verificati su fonte primaria e non vengono pertanto citati.
La tracciabilità della blockchain gioca in due direzioni. Consente di dimostrare che le somme non si sono fermate presso il titolare del conto, che non ne ha tratto beneficio economico apprezzabile e che sono confluite verso indirizzi riconducibili a soggetti diversi. Una ricostruzione tecnica accurata dei flussi, affidata a un consulente, può risultare decisiva per distinguere il tramite inconsapevole dal partecipe dello schema.
7Che cosa fare se si scopre di essere stati usati come tramite
Il primo errore da evitare è l'inerzia. Il secondo è il tentativo di sistemare la posizione da soli, restituendo somme, cancellando conversazioni o chiudendo rapporti bancari: sono condotte che vengono lette come indici di consapevolezza e che possono aggravare la posizione anziché alleggerirla.
Il primo passo utile è conservare integralmente tutto il materiale: annuncio o messaggio con cui è avvenuto il contatto, intera cronologia delle chat, indirizzi e-mail e numeri di telefono utilizzati, documenti contrattuali ricevuti, estratti conto, ricevute di bonifico, e-mail di conferma dell'exchange, cronologia delle operazioni sul wallet. È opportuno acquisire copia forense o quantomeno estrarre i dati in formato integro prima che le piattaforme cancellino i contenuti, perché le conversazioni su applicazioni di messaggistica hanno spesso una conservazione limitata nel tempo.
Il secondo passo è interrompere immediatamente ogni operazione e ogni contatto operativo con il mandante, senza però eliminare le tracce dei rapporti pregressi. Il terzo è valutare, con l'assistenza di un difensore, la presentazione di una denuncia-querela nei confronti di chi ha organizzato lo schema: chi è stato ingannato con una falsa offerta di lavoro è a sua volta parte offesa, e formalizzarlo tempestivamente ha un valore probatorio significativo, perché segna il momento in cui il soggetto ha manifestato la propria estraneità. Il quarto è predisporre una ricostruzione documentata dei flussi da mettere a disposizione dell'autorità procedente.
Parallelamente al procedimento penale, il titolare del conto è spesso destinatario di richieste risarcitorie da parte delle vittime e di iniziative dell'istituto di credito, che può bloccare il rapporto, recedere dal contratto e trasmettere una segnalazione di operazione sospetta all'Unità di informazione finanziaria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231. Il blocco del conto è dunque un evento distinto dall'accusa penale e segue regole proprie.
8Profili di difesa
La difesa in questi procedimenti si articola su più piani, che vanno coltivati congiuntamente e fin dalla fase delle indagini preliminari, cioè quando le decisioni del pubblico ministero non sono ancora consolidate.
Il piano principale è quello dell'elemento soggettivo. Occorre dimostrare che la rappresentazione del rischio non vi è stata o che, in relazione alle concrete circostanze e alle condizioni personali dell'indagato — età, condizione lavorativa, livello di alfabetizzazione finanziaria, situazione di bisogno, eventuale condizione di vulnerabilità —, l'apparenza di regolarità era tale da rendere il sospetto non esigibile. Ogni elemento documentale che restituisca il contesto in cui la proposta è stata accettata è potenzialmente rilevante.
Il secondo piano è quello della qualificazione giuridica. Non ogni transito integra il riciclaggio: occorre verificare se la condotta abbia avuto un'effettiva idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza, o se si sia esaurita in un passaggio del tutto trasparente e immediatamente ricostruibile. La riqualificazione in ricettazione, o l'esclusione della fattispecie, incide in modo determinante sulla cornice edittale e sulle misure cautelari, dato che il massimo edittale di dodici anni previsto dal primo comma dell'art. 648-bis c.p. consente l'applicazione di misure che pene inferiori non consentirebbero.
Il terzo piano è quello del reato presupposto: la sua esistenza e la sua natura delittuosa devono risultare dagli atti, e la sua qualificazione condiziona l'applicabilità delle attenuanti previste dai commi successivi. Il quarto piano è quello delle investigazioni difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti c.p.p., utilizzabili per acquisire dichiarazioni, documentazione dalle piattaforme e una consulenza tecnica sull'analisi dei flussi. Il quinto riguarda i profili patrimoniali: l'impugnazione dei provvedimenti di sequestro e la gestione delle pretese restitutorie e risarcitorie, che nella prospettiva concreta dell'assistito pesano quanto l'esito penale.
Nessun difensore può assicurare l'archiviazione, l'assoluzione o lo sblocco del conto. Ciò che è possibile fare è ricostruire i fatti in modo documentato, rappresentarli tempestivamente all'autorità procedente e contestare le qualificazioni giuridiche non sorrette dagli atti. L'esito dipende dalle prove e dalla valutazione del giudice. Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce l'esame del singolo caso.
9Domande frequenti
Ho ricevuto un bonifico e l'ho girato subito: è già riciclaggio?
Non automaticamente. Occorre che il denaro provenga da un delitto, che l'operazione sia idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza e che vi sia dolo, almeno nella forma del dolo eventuale. L'immediatezza del ritrasferimento, però, è uno degli elementi che la giurisprudenza valorizza come indice della funzione di schermo della condotta, e va pertanto contestualizzata con elementi concreti.
Non sapevo davvero nulla: basta dirlo per essere scagionato?
La dichiarazione, da sola, non è sufficiente. L'assenza di dolo va sostenuta con elementi verificabili: l'annuncio di lavoro, lo scambio documentale, la plausibilità delle spiegazioni ricevute, l'assenza di compensi sproporzionati, l'interruzione del rapporto al primo segnale anomalo. È il complesso di questi elementi a rendere credibile la prospettazione difensiva.
Che differenza c'è fra riciclaggio e autoriciclaggio nella mia posizione?
Il riciclaggio presuppone l'estraneità al reato a monte: si applica a chi non ha concorso nella truffa. L'autoriciclaggio presuppone invece l'opposto, cioè che il soggetto abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto e ne abbia poi movimentato i proventi. Le due qualificazioni si escludono reciprocamente e comportano cornici edittali diverse.
La banca ha bloccato il conto: significa che sono indagato?
Non necessariamente. Il blocco del rapporto e l'eventuale segnalazione di operazione sospetta rispondono alla disciplina antiriciclaggio e sono indipendenti dall'esistenza di un procedimento penale, che può essere avviato, non avviato o avviato successivamente. Si tratta di due piani distinti, che vanno affrontati entrambi ma con strumenti diversi.
Devo restituire i soldi alla vittima?
La restituzione spontanea va valutata con il difensore, perché incide su più piani: può rilevare in sede risarcitoria e, in alcuni casi, come elemento di valutazione in sede penale, ma può anche essere letta come ammissione. Non è una decisione da assumere autonomamente né in modo precipitoso.
Il compenso che ho trattenuto era minimo: questo mi aiuta?
L'esiguità del guadagno è un elemento rilevante ma non decisivo. Il riciclaggio non richiede il fine di profitto, che caratterizza invece la ricettazione: proprio la sproporzione fra il compenso e l'entità delle somme movimentate viene talvolta valorizzata dall'accusa come indice della consapevolezza di svolgere un ruolo di mero schermo.
Se sono stato anch'io vittima di una truffa in criptovalute, cambia qualcosa?
Può cambiare molto sul piano probatorio. Documentare di essere stati a propria volta indotti in errore da una piattaforma fittizia e di aver agito nella convinzione di recuperare fondi propri è un elemento significativo per escludere il dolo, purché sostenuto da documentazione e formalizzato tempestivamente, anche mediante denuncia-querela.
10Assistenza dello Studio
Lo Studio Legale Giammatteo assiste da anni sia le vittime di frodi in criptovalute sia le persone coinvolte, spesso in buona fede, nei circuiti di transito dei fondi. L'attività comprende l'analisi documentale dei flussi bancari e su blockchain, la predisposizione di memorie difensive e denunce-querele, le investigazioni difensive e la gestione dei profili cautelari e patrimoniali. Non si assicurano esiti: si assicura una valutazione tecnica seria e tempestiva della posizione.
Se ha ricevuto un avviso di garanzia, un decreto di perquisizione, un invito a comparire o una comunicazione di blocco del conto, il fattore tempo è determinante. È possibile fissare un primo colloquio in studio o in videoconsulenza.
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