Istanza di visibilità del fascicolo telematico
Istanza di visibilità del fascicolo telematico
Lo strumento redige l'istanza con cui l'avvocato non ancora costituito chiede di accedere al fascicolo telematico di un procedimento civile, per esaminarne gli atti e i documenti prima della costituzione, del subentro nella difesa o dell'intervento. Compila i dati dello studio, del cliente e del procedimento e indica le ragioni dell'interesse: l'istanza si compone mentre scrivi e viene prodotta in PDF nativo, pronta per la firma digitale e il deposito telematico. A scelta, la copia della procura alle liti viene posta in calce all'atto.
I dati restano sul tuo computer
L'istanza viene composta interamente dal tuo browser: i dati inseriti, il logo e la procura non vengono trasmessi né conservati su questo sito o su altri server. Il PDF viene creato sul tuo dispositivo e scaricato direttamente.
Se lo scegli, i soli dati dello studio vengono ricordati da questo browser per le istanze successive.
Come funziona lo strumento
A cosa serve
L'avvocato che non è ancora costituito in un procedimento civile non ha accesso al relativo fascicolo telematico. Con l'istanza di visibilità chiede di poter esaminare, per un periodo determinato, gli atti e i documenti del fascicolo: tipicamente per valutare la costituzione della parte chiamata in giudizio, per subentrare a un altro difensore o per valutare un intervento. L'istanza richiama l'art. 76 disp. att. c.p.c., che riconosce alle parti e ai loro difensori muniti di procura la facoltà di esaminare gli atti e i documenti del fascicolo d'ufficio e di quelli delle altre parti.
Come si usa
Compila le cinque sezioni: lo studio, il cliente, il procedimento, le ragioni dell'interesse, luogo e data con la procura. La barra in alto mostra le sezioni complete e l'anteprima riproduce l'istanza mentre scrivi; i dati mancanti vi sono evidenziati. Premi «Genera l'istanza in PDF»: il file viene scaricato in PDF nativo, con testo selezionabile, come richiesto per l'atto principale del deposito telematico.
La procura alle liti
Carica la scansione della procura firmata dal cliente, in PDF o in immagini. Se lasci spuntata l'opzione, le sue pagine vengono poste in calce all'istanza, precedute dall'attestazione con cui il difensore dichiara la conformità della copia informatica all'originale cartaceo. La procura si può scaricare anche come file separato, con la stessa attestazione: diverse cancellerie la chiedono come allegato autonomo.
Prima del deposito. Rileggi sempre il testo e adattalo al caso: lo strumento propone una formulazione standard. Il PDF va firmato digitalmente dal difensore; la firma digitale è anche ciò che autentica la copia informatica della procura conferita su carta (art. 83, comma 3, c.p.c.). La visibilità è concessa dall'ufficio, di norma per un periodo limitato; prassi e modelli possono variare da ufficio a ufficio.
Riservatezza
Tutto avviene nel tuo browser: nessun dato, logo o documento viene trasmesso a questo sito o ad altri server. Se scegli di ricordarli, i soli dati dello studio restano memorizzati in questo browser.
